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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1990, n. 433

Regolamento concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 29-1-1991
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi
della Scuola di guerra dell'Esercito;
  Vista la legge 23 dicembre 1985, n. 783, concernente modifiche alla
legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di
guerra dell'Esercito;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979,
n.  611,  concernente  norme  di  esecuzione  della predetta legge 28
aprile 1976, n. 192;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  il  predetto  decreto  n.
611/1979,  per  adeguarlo alle norme della citata legge n. 783/1985 e
alle esigenze di funzionalita' della Scuola di guerra dell'Esercito;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  emesso nell'adunanza
generale del 19 ottobre 1989;
  Ritenuto  di  non  poter  accogliere  il suggerimento formulato dal
Consiglio  di Stato per quanto concerne la formulazione dell'art. 23,
comma 2, in quanto la previsione di due possibili rinvii (anziche' di
un  solo  rinvio)  in  caso di assenze dal corso per malattia avrebbe
creato  disomogeneita'  rispetto ad analoghe previsioni in vigore per
altri corsi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 1990;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nel  titolo  I  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1979, n. 611, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il capo II e' abrogato;
    b) la lettera a) del primo comma dell'art. 13 e' sostituita dalla
seguente:
   "  a)  una  prova  scritta  su argomenti culturali e professionali
comuni a tutte le Armi;";
    c) l'art. 19 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  19.  -  1. La commissione esaminatrice per la prova orale e'
nominata dal Ministro della difesa ed e' composta:
    a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;
    b) dal comandante del corso di stato maggiore;
    c)   da   cinque  ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,
insegnanti della Scuola di guerra, membri;
    d)   da   quattro  ufficiali  superiori  in  servizio  permanente
effettivo, membri esterni;
    e)  da  due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo,
membri supplenti.
   2.   In  caso  di  impedimento  o  di  assenza  per  servizio  del
presidente, assume la presidenza della commissione il vice comandante
della Scuola di guerra.
   3.  La  commissione  delibera  validamente  solo se siano presenti
undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente.
   4.   I   membri   supplenti   devono  assistere  ai  lavori  della
commissione,  ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto
sostituiscono componenti effettivi assenti.";
    d)  al  primo comma dell'art. 22 e' aggiunto il seguente periodo:
"Tale rinvio e' concesso una sola volta.";
    e) l'art. 23 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23.  - 1. L'ufficiale del ruolo speciale unico delle Armi di
fanteria,  cavalleria,  artiglieria  e genio che, ammesso al corso di
stato  maggiore,  non  possa  iniziarne  entro  il quarantacinquesimo
giorno  di  attivita'  didattica la frequenza per comprovata causa di
malattia  o  per gravi e documentati motivi di carattere privato puo'
chiedere  -  inoltrando  domanda  documentata  e  munita  dei  pareri
gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito di
frequentare   l'anno   accademico  immediatamente  successivo  o,  se
permangono   gli  stessi  motivi,  quello  ancora  successivo,  fermi
restando  i prescritti limiti di eta'. L'ufficiale che per gli stessi
motivi  non  possa  iniziare  la  frequenza  del  corso  nei due anni
accademici  successivi  a  quello  al quale e' stato ammesso perde il
titolo a frequentare corsi di stato maggiore.
   2.  L'ufficiale  del  ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria,  artiglieria  e  genio  che  durante  il  corso  di stato
maggiore,  per  comprovata  causa di malattia o per gravi documentati
motivi  di  carattere  privato, si assenta per un periodo complessivo
superiore  a  quarantacinque  giorni, e' dimesso dal corso. Tuttavia,
egli  potra'  essere  rinviato,  a  domanda, alla frequenza del corso
immediatamente  successivo,  fermi  restando  i  prescritti limiti di
eta'. Tale rinvio e' concesso una sola volta.
   3.  Per  la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono
le norme indicate al comma 1.
   4. Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i
giorni  di  sospensione  dell'attivita'  didattica  della  Scuola  di
guerra.
   5.  L'ufficiale  del  ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria,   artiglieria   e  genio  che,  per  motivi  di  servizio
riconosciuti  dal  Ministro  della difesa con propria determinazione,
non  possa  frequentare  il  corso  di  stato  maggiore cui era stato
ammesso,  e'  rinviato  al  primo  corso utile dopo la cessazione dei
suddetti motivi di servizio.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il capo II del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  611/1979 (abrogato dall'articolo cui  si  riferisce  la
          presente  nota)  riguardava  le modalita' di ammissione dei
          capitani  dell'Arma  dei  carabinieri  al  corso  di  stato
          maggiore.
             -  Il testo vigente degli articoli 13 e 22 del D.P.R. n.
          611/1979 e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Gli  esami  di  concorso consistono nelle
          seguenti prove:
              a)   una   prova   scritta  su  argomenti  culturali  e
          professionali comuni a tutte le Armi;
               b) una prova orale su argomenti concernenti:
               regolamentazione tattica e logistica;
               armi, tiro e mezzi tecnici.
             I  programmi  delle  prove  di  esame sono stabiliti con
          decreto del Ministro della difesa e allegati  al  bando  di
          concorso.
             Per   quanto   concerne   le   modalita'  inerenti  allo
          svolgimento  delle   prove   scritte,   si   osservano   le
          disposizioni  degli  articoli  6,  7  e  8  del decreto del
          Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
             Le   prove   d'esame  non  s'intendono  superate  se  il
          candidato non abbia conseguito almeno  diciotto  trentesimi
          in  ciascuna  prova e ventuno trentesimi nella media tra la
          prova scritta e quella orale".
             "Art.  22. - L'ufficiale dei ruoli normali delle Armi di
          fanteria, cavalleria, artiglieria e genio  che  durante  il
          corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o
          per gravi  documentati  motivi  di  carattere  privato,  si
          assenta    per   un   periodo   complessivo   superiore   a
          quarantacinque giorni e' dimesso dal  corso.  Sara'  quindi
          rinviato    alla   frequenza   del   corso   immediatamente
          successivo. Tale rinvio e' concesso una sola volta.
             Dal  computo  dei  quarantacinque giorni di assenza sono
          esclusi i giorni di  sospensione  dell'attivita'  didattica
          della scuola di guerra".