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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 414

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1991)
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Testo in vigore dal:  1-1-1991 al: 1-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto verificatosi nel dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in numerose zone dell'Italia settentrionale e centro-meridionale nell'autunno 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni culturali ed ambientali e del turismo e dello spettacolo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione siciliana, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.
2. Entro il 31 gennaio 1991 è definita l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con successivo provvedimento. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.
3. Per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, determina con proprie ordinanze i criteri e le modalità in ordine alla riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate alla erogazione dei contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi.
4. I lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1' marzo 1975, n. 44, e si applicano, per quelli di competenza statale, le disposizioni di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292.
5. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.