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DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1990, n. 414

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1991)
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Testo in vigore dal: 1-1-1991
al: 1-3-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire in
favore delle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  verificatosi  nel
dicembre  1990  nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonche'
in  favore  delle   zone   colpite   dalle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi in numerose zone dell'Italia settentrionale
e centro-meridionale nell'autunno 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per il coordinamento della protezione  civile,  di  concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  del  bilancio e della programmazione
economica,  delle  finanze,  del   tesoro,   dei   lavori   pubblici,
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della
previdenza sociale, per i beni culturali ed ambientali e del  turismo
e dello spettacolo;
                              E M A N A
                      il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e
le indispensabili attivita' assistenziali in favore delle popolazioni
dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli
eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile,  sentita   la   regione
siciliana,  e' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del
Fondo per la protezione civile, che a tal fine e' integrato  di  lire
100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.
  2.  Entro  il 31 gennaio 1991 e' definita l'entita' complessiva dei
danni al fine di determinare  l'impegno  di  spesa  da  assumere  con
successivo    provvedimento.    Entro    il   medesimo   termine   le
amministrazioni  dello  Stato  trasmettono   al   Ministro   per   il
coordinamento  della  protezione  civile,  dandone comunicazione alla
regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi  agli
interventi  di  competenza.  Nelle  opere di cui al presente comma e'
compreso  il  patrimonio  storico  e  monumentale,  con   particolare
riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.
  3.  Per  la  realizzazione degli interventi di recupero edilizio il
Ministro per il coordinamento della protezione civile,  d'intesa  con
la   regione  siciliana,  avvalendosi  della  consulenza  del  Gruppo
nazionale  per  la  difesa  dai  terremoti,  determina  con   proprie
ordinanze  i  criteri  e  le  modalita'  in ordine alla riattazione e
ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate
alla  erogazione  dei  contributi  per  il  recupero  del  patrimonio
edilizio privato, al fine di consentire l'immediata esecuzione  degli
interventi.
  4.  I  lavori  di  riparazione, ricostruzione e miglioramento delle
opere pubbliche di cui al presente articolo sono considerati  urgenti
e indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e
archeologico,  anche di proprieta' privata, possono essere superati i
limiti di spesa stabiliti dalla legge 1' marzo  1975,  n.  44,  e  si
applicano,  per  quelli di competenza statale, le disposizioni di cui
alla legge 14 marzo 1968, n. 292.
  5.   Su   indicazione  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, d'intesa con  la  regione  siciliana,  i  Ministri
competenti   provvedono   su   pertinenti  capitoli  di  bilancio  al
finanziamento  dei  progetti  di  opere   pubbliche   ricadenti   nel
territorio  colpito  dal  sisma  con  carattere di priorita', anche a
stralcio dei programmi generali di finanziamento.