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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 411

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1991)
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Testo in vigore dal:  31-12-1990 al: 1-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di proroga all'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino al 28 febbraio 1991 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature è stabilita nella misura del 9 per cento.
2. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione".
3. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta liquidata per il mese di novembre 1990, ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il giorno 28 del successivo mese di dicembre.