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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 411

Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1991)
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Testo in vigore dal: 31-12-1990
al: 1-3-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni di proroga all'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto sulle  calzature  e  altre  disposizioni  urgenti  in
materia tributaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al 28 febbraio  1991  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto sulle calzature e' stabilita nella misura del 9 per cento. 
  2. Nel quarto comma dell'articolo 74  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "La  stessa  autorizzazione  puo'  essere   concessa   agli
esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso   di
autotrazione". 
  3. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate al
versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
possono  effettuare  per  conto  del   contribuente   il   versamento
dell'imposta liquidata  per  il  mese  di  novembre  1990,  ai  sensi
dell'articolo 27 del  medesimo  decreto,  nell'apposita  contabilita'
speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato entro il giorno 28 del successivo mese di dicembre.