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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 410

Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1991)
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Testo in vigore dal:  31-12-1990 al: 1-3-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire ai comuni impegnati nella realizzazione di sistemi ferroviari passanti di assumere mutui per il finanziamento dei lavori già iniziati e per l'ulteriore prosecuzione degli interventi, nonché di determinare il concorso dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere. I mutui possono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.
2. Per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi previsti dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei trasporti, su richiesta dei comuni interessati, può promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello Stato e le altre amministrazioni interessate. A tali accordi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142; per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi stessi l'amministrazione procedente può indire una o più conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato.
4. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2 o da apposite convenzioni.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Concorso dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari passanti".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.