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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1990, n. 410

Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1991)
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Testo in vigore dal: 31-12-1990
al: 1-3-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  consentire  ai
comuni impegnati nella realizzazione di sistemi  ferroviari  passanti
di assumere mutui per il finanziamento dei lavori gia' iniziati e per
l'ulteriore prosecuzione degli interventi, nonche' di determinare  il
concorso dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con i Ministri
dell'interno, dei trasporti,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale,
fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1990, 1991 e 1992,  da  destinare  al  parziale  finanziamento  delle
opere. I mutui possono essere assunti nel secondo semestre di ciascun
anno. 
  2. Per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi previsti
dal presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto
con il Ministro dei trasporti, su richiesta dei  comuni  interessati,
puo' promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i
comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello  Stato  e  le  altre
amministrazioni  interessate.  A  tali  accordi   si   applicano   le
disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 
142; per l'attuazione degli interventi previsti negli accordi  stessi
l'amministrazione procedente puo' indire una  o  piu'  conferenze  di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane, e' stabilita la misura del concorso
statale nell'ammortamento dei mutui di  cui  al  comma  1,  entro  il
limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo e' disposto
in misura costante  per  tutto  il  periodo  di  ammortamento  ed  e'
commisurato al capitale iniziale mutuato. 
  4. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della
quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformita'
di accordi risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2  o
da apposite convenzioni. 
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente   decreto,
valutato in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire  72  miliardi  per
l'anno 1992 e lire 108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Concorso  dello  Stato  per  gli  oneri
sostenuti dagli enti locali per la costruzione dei sistemi ferroviari
passanti". 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.