stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1990, n. 377

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-12-1990
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7  agosto  1985,
n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello  Stato,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "3. La nomina alla qualifica  di  primo  dirigente  del  ruolo  dei
dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria  generale
dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  si  consegue
mediante concorso, per esami, cui  sono  ammessi  a  partecipare  gli
impiegati  delle   ex   carriere   direttive   amministrative   delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
con  qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  nona,  che  abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e
che  siano,  altresi',  in  possesso  del  diploma   di   laurea   in
giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche. 
  4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due  prove
scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a  contenuto
teorico-pratico,  sara'  diretta  ad   accertare   l'attitudine   dei
concorrenti  alla  soluzione  corretta,  sotto   il   profilo   della
legittimita', della convenienza,  della  efficienza  ed  economicita'
organizzativa, di questioni amministrativo-contabili.  L'altra  prova
scritta, a  contenuto  teorico,  vertera'  su  materie  e  discipline
giuridico-amministrative e di  contabilita'  pubblica.  Il  colloquio
vertera' sulle materie  oggetto  delle  prove  scritte,  nonche'  sui
particolari servizi d'Istituto. 
  5. Al colloquio sono  ammessi  soltanto  i  candidati  che  avranno
ottenuto una votazione di almeno otto decimi in  ciascuna  delle  due
prove scritte. 
  6. Il colloquio non si  intendera'  superato  se  i  candidati  non
avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi". 
 2. L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10,  quarto  comma,
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato  dalla
legge 17 dicembre 1986, n. 878,  viene  corrisposta  nella  misura  e
secondo  le  modalita'  ivi  stabilite,  ai  dirigenti  generali  del
Ministero del tesoro con funzioni di livello B. 
  3. Il numero massimo di  cinque  ragionerie  centrali  di  maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24  della  legge  11
marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo  decreto
del Presidente della Repubblica i posti di  dirigente  generale  sono
incrementati di una unita' e i posti di qualifica  dirigenziale  sono
ridotti in numero tale da escludere in ogni  caso  nuove  o  maggiori
spese a carico del bilancio dello Stato. 
  4.  Tra  i  progetti  finalizzati  ed  i  progetti-pilota  di   cui
all'articolo 26 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  sono  inseriti
quelli concernenti lo studio, la progettazione e  la  sperimentazione
di  nuove  disposizioni  relative  alla  struttura,  classificazione,
gestione,  controllo  ed  alle   connesse   attivita'   di   supporto
tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  5  della  legge  n. 427/1985
         (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato), come
         modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 5 (Servizi ispettivi di finanza). - 1. Il quadro L
         della tabella VII allegata al decreto del Presidente  della
         Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro
         annesso alla presente legge.
             2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del decreto
          del Presidente della Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,
          sono sopressi.
             3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo
          dei  dirigenti  dei  servizi  ispettivi  di  finanza  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  cui al primo comma
          dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno  1972,  n.  748,  si  consegue mediante concorso per
          esami, cui sono ammessi a partecipare gli  impiegati  delle
          ex  carriere direttive amministrative delle amministrazioni
          dello Stato, comprese quelle ad ordinamento  autonomo,  con
          qualifica  funzionale  non inferiore alla nona, che abbiano
          maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in  dette
          carriere  e che siano, altresi', in possesso del diploma di
          laurea in giurisprudenza, ovvero  economia  e  commercio  o
          scienze politiche.
             4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in
          due prove scritte ed in un colloquio. Una delle  due  prove
          scritte,  a  contenuto  teorico-pratico,  sara'  diretta ad
          accertare  l'attitudine  dei  concorrenti  alla   soluzione
          corretta,   sotto  il  profilo  della  legittimita',  della
          convenienza,    della    efficienza     ed     economicita'
          organizzativa,   di   questioni   amministrativo-contabili.
          L'altra prova scritta, a  contenuto  teorico,  vertera'  su
          materie   e   discipline   giuridico-amministrative   e  di
          contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle  materie
          oggetto   delle  prove  scritte,  nonche'  sui  particolari
          servizi d'Istituto.
            5.  Al  colloquio  sono ammessi soltanto i candidati che
         avranno ottenuto una votazione di  almeno  otto  decimi  in
         ciascuna delle due prove scritte.
            6.   Il  colloquio  non  si  intendera'  superato  se  i
         candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno  otto
         decimi.
            7.  La commissione esaminatrice del concorso e' composta
         da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente
         di  sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la
         presiede, e da due  funzionari  della  Ragioneria  generale
         dello  Stato,  con  qualifica  non  inferiore  a  dirigente
         superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi
         di  finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex
         carriera direttiva con qualifica funzionale  non  inferiore
         all'ottava.
            8.  Al  concorso  non  saranno  ammessi  i candidati che
         abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un  giudizio
         complessivo inferiore ad ottimo.
            9.  L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi
         ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza  e'  curata,
         in  ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali
         e' preposto un dirigente superiore-ispettore  generale  del
         ruolo  dei  servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo
         settore, designato dal ragioniere generale dello Stato,  su
         proposta  dell'ispettore  generale capo di finanza, sentito
         il consiglio di amministrazione.
            10.  Ai  compiti  di coordinamento dei settori di cui al
         precedente comma puo'  essere  adibito  un  contingente  di
         dirigenti   superiori-ispettori   generali  del  ruolo  dei
         servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8
         per cento della dotazione organica complessiva prevista dal
         quadro L annesso alla presente legge".
            -    Il    testo    dell'art.   10   (Segretario   della
         programmazione),  quarto  comma,  della  legge  n.  48/1987
         (Attribuzioni  e  ordinamento  del Ministero del bilancio e
         della programmazione economica e istituzione  del  comitato
         dei   Ministri   per  la  programmazione  economica),  come
         modificata dalla legge 17 dicembre  1986,  n.  878,  e'  il
         seguente:  "Se  l'incarico  e'  conferito a persona che sia
         gia'  dipendente  dello   Stato,   si   provvede   al   suo
         collocamento   fuori   ruolo   nelle   forme  previste  dal
         rispettivo ordinamento".
            -   Il  testo  del  comma  10 dell'art. 24 della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:  "10.  In
          relazione  alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro
          dall'art. 2, si provvede, con decreto del Presidente  della
          Repubblica,  da  emanarsi  entro  tre  mesi  dalla  data di
          entrata   in   vigore   della   presente   legge,    previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  per  la
          funzione  pubblica, alla rideterminazione degli ispettorati
          generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il
          loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un
          diverso livello funzionale  delle  ragionerie  centrali  di
          maggiore  importanza  nel  numero massimo di cinque. Con lo
          stesso  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   sono
          soppressi  e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche
          in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in
          ogni  caso  nuove  o  maggiori  spese a carico del bilancio
          dello Stato".
            - Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 67/1988 e'
         il seguente:
            "Art.  26.  -  1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti
         finalizzati  all'ampliamento  ed   al   miglioramento   dei
         servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e
         per  obiettivi,  e  dei  progetti-pilota   finalizzati   al
         recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente
         dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente  della
         Repubblica  1'  febbraio  1986,  n. 13, e' istituito, nello
         stato di previsione del Ministero del tesoro,  un  apposito
         fondo  di  lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1988,
         1989 e 1990.
            2.  I  fondi  di cui al comma 1 sono destinati, entro il
         limite  massimo  del  3  per  cento,  alla  stipula   della
         convenzione  di  cui  al  comma  6.  Il  fondo  residuo  e'
         destinato, per il primo  anno,  per  il  50  per  cento  ai
         progetti  finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del
         Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e  per
         il  50  per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13
         del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per
         il  50  per  cento  ai  progetti finalizzati, per il 20 per
         cento ai progetti sperimentali di  tipo  strumentale  e  di
         risultato,   di   cui   all'articolo  12  del  decreto  del
         Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e  per
         il 30 per cento ai progetti-pilota.
            3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al
         precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei  seguenti
         settori e per i seguenti scopi:
              a)   fisco,   per  conseguire  tempestivi  adempimenti
         istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
              b)   catasto,  per  consentire  eque  valutazioni  dei
         patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
              c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire
         l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente
         le  procedure  arretrate e garantire la tempestivita' delle
         liquidazioni e delle decisioni amministrative;
              d)  informatizzazione  della pubblica amministrazione,
         al  fine  di  consentire  integrazioni   tra   le   diverse
         amministrazioni ed evitare gli sprechi;
              e)   protezione   civile   e  tutela  ambientale,  per
         raggiungere  la  maggiore  efficienza  dei  mezzi   e   del
         personale;
               f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
            4. I predetti progetti dovranno contenere:
              a)   un   piano   di  spesa  con  l'indicazione  delle
         disponibilita'    finanziarie    utilizzabili,    indicando
         distintamente  le  somme  in  conto  competenza e quelle in
         conto residui;
               b)  gli  obiettivi  che  si  intendono  conseguire in
         termini  di  produttivita',  con  dettagliate  analisi  sul
         rapporto costi-risultati e costi-attivita';
              c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle
         risorse umane da applicare alla gestione dei progetti,  con
         l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed
         aggiornamento    professionale,    di    mobilita'    anche
         intercompartimentale   e   territoriale  sulla  base  delle
         indicazioni fornite  ai  sensi  del  comma  3,  ipotizzando
         attivita'  lavorative  per turni o a tempo parziale laddove
         fosse  necessario,   nonche'   le   modifiche   procedurali
         essenziali   ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi
         indicati;
              d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui
         viene  affidata  la  responsabilita'  dell'attuazione   dei
         progetti;
              e)  i  criteri operativi per poter elaborare indici di
         valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e
         dei servizi pubblici.
            5.   Per   i   progetti   strumentali  e  di  risultato,
         finalizzati al recupero di produttivita' ex articolo 12 del
         decreto  del  Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986,
         n.  13,  le  amministrazioni  interessate  sono  tenute  ad
         indicare  in  via  preventiva  le  economie  di  spesa che,
         attraverso i progetti,  si  impegnano  a  realizzare.  Tali
         economie,   una   volta   realizzate,  vengono  conteggiate
         nell'ambito  del  finanziamento   assegnato   ai   progetti
         medesimi.
            6.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica, di intesa
         con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio
          del  pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n.
          444,   e   le   confederazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul  piano nazionale, avvalendosi anche di
          centri  specializzati  esterni  pubblici  o   a   controllo
          pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni,
          promuove, seleziona e coordina  i  progetti,  ne  controlla
          l'attuazione   e  verifica  i  risultati  conseguiti.  Alle
          convenzioni    sovrintende     un     apposito     comitato
          tecnico-scientifico,   nel   quale  sono  rappresentati  il
          Dipartimento della funzione pubblica e  l'Osservatorio  per
          il  pubblico  impiego,  nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri.
            7.  La  predisposizione  dei progetti di cui al presente
         articolo dovra' comunque essere completata entro il termine
          di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
            8.  Le  spese per il finanziamento dei progetti e per le
         convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate  con
         l'utilizzo   del   fondo   indicato  al  comma  1  mediante
         l'iscrizione, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  in
          appositi  capitoli  di bilancio anche di nuova istituzione.
          Il Ministro del tesoro e'  altresi'  autorizzato,  mediante
          proprio  decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione
          ai capitoli di spesa per i quali  si  siano  realizzate  le
          economie previste dal comma 5".