stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-9-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 40

(Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato)


Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni, è istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L dell'annessa tabella VII.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427))
.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427))
.
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.
I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la metà dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianità di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme già esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e semprechè abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall'art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.
Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo è lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.
I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianità riconosciuta nella qualifica di primo dirigente.
Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.
Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terrà conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianità riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.
I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.