stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375

Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-6-1991 al: 18-4-2001
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonché di ripartizione dei proventi di confisca;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art.
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Competenza dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, accertati fuori degli spazi doganali, che abbiano ad oggetto tabacchi lavorati esteri, l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, può consentire che il denunciato, su sua richiesta, effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'ispettorato medesimo.
2. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato.
3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell'ispettorato compartimentale dei monopoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi secondo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 349/1989 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 1989) è il seguente:
"Art. 7 (Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi). 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi".
L'art. 14 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, così recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativò e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".