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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 1990, n. 375

Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2001)
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Testo in vigore dal: 12-6-1991
al: 18-4-2001
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega  al  Governo
ad adottare, tra l'altro, norme  per  una  funzionale  disciplina  in
materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi  lavorati  esteri
per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito  di
violazioni accertate anche negli  spazi  doganali,  di  gestione  dei
contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa,  nonche'
di ripartizione dei proventi di confisca; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'art. 
7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 1990; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del  bilancio
e della programmazione  economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura  e
delle foreste, dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e  della
marina mercantile; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
              Competenza dell'Amministrazione autonoma 
                        dei monopoli di Stato 
  1. Per i delitti di contrabbando punibili con la  sola  pena  della
multa, accertati fuori degli spazi doganali, che abbiano  ad  oggetto
tabacchi lavorati esteri, l'ispettorato compartimentale dei  monopoli
di  Stato,  competente  per  territorio,  puo'  consentire   che   il
denunciato, su sua richiesta, effettui il pagamento,  oltre  che  del
tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non  superiore
al decuplo  del  tributo  stesso,  da  determinarsi  dall'ispettorato
medesimo. 
  2. Il pagamento della somma anzidetta e  del  tributo  estingue  il
reato. 
  3.  L'estinzione  del  reato  non  impedisce  l'applicazione  della
confisca, la quale e'  disposta  con  provvedimento  dell'ispettorato
compartimentale dei monopoli. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi secondo e terzo, del testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            -   Il   testo   dell'art.  7  della  legge  n.  349/1989
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          250 del 25 ottobre 1989) e' il seguente:
             "Art.   7   (Procedimento  per  l'adozione  dei  decreti
          legislativi). 1. I decreti legislativi di  cui  all'art.  1
          sono  adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, su proposta del Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  per la funzione pubblica, degli
          affari  esteri,  del  bilancio   e   della   programmazione
          economica,  del  tesoro,  dell'agricoltura e delle foreste,
          dei lavori pubblici,  dei  trasporti,  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
          della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
             2.  Sugli schemi dei decreti delegati sara' richiesto il
          parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
          dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica, che dovra'
          essere espresso  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.
          Decorso  inutilmente il termine fissato, il Governo procede
          all'adozione dei decreti legislativi".
             L'art.   14   della   legge   n.   400/1988  (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, cosi' recita:
             "Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".