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LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal:  6-12-1990 al: 11-8-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonché il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo.
2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna.
3. L'ANAS è autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS può curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalità già previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.".
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
- Il testo delle lettere b), c) e d) del primo comma dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea) è il seguente:
"I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
(omissis);
b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche, o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;
c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;
d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge".
- Il testo dei commi secondo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge n. 32/1982 (Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso) è il seguente:
"Per consentire in più rapida realizzazione dei lavori, l'ANAS può affidarne l'esecuzione alle stesse imprese esecutrici delle opere civili e degli impianti della galleria, in applicazione dell'art. 5, primo comma, lettere b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584. (Omissis).
Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 16 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, così come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.
Per l'espletamento delle attività di cui alla presente legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, e può utilizzare il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso".