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LEGGE 29 novembre 1990, n. 366

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

note: Entrata in vigore della legge: 6/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/2008)
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Testo in vigore dal: 6-12-1990
al: 11-8-2006
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e'  autorizzata
a progettare il defintivo completamento  del  laboratorio  di  fisica
nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere: 
    a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo; 
    b)  una  galleria  carrabile  di  accesso  e  servizio   per   il
collegamento autonomo del laboratorio in  sotterraneo  con  l'esterno
sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa,  le  nicchie
ospitanti il monitoraggio ambientale  e  gli  eventuali  cunicoli  di
emergenza; 
    c)     l'ampliamento     ed      adeguamento      del      centro
direzionale-laboratorio esterno, nell'area  adiacente  il  fabbricato
esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria di collegamento  con
il laboratorio sotterraneo. 
  2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al
comma 1, il progetto e' sottoposto alla procedura di  valutazione  di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8  luglio  1986,
n. 349, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del  31  agosto  1988,  e  con  particolare
riferimento   alla   valutazione   dell'impatto   con    l'equilibrio
idrogeologico della montagna. 
  3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in
caso di esito positivo della valutazione  di  impatto  ambientale,  o
parte di esse in caso di esito parzialmente positivo  della  suddetta
valutazione,   conformemente   alle   indicazioni    del    Ministero
dell'ambiente, assumendo,  se  necessario,  le  opportune  misure  di
mitigazione e le eventuali alternative indicate. 
  4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo
comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS  puo'
curare l'esecuzione degli interi lavori di cui  alla  presente  legge
secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32. 
  5. Completate le opere di  cui  al  comma  1,  l'ANAS  le  consegna
all'Istituto nazionale di fisica  nucleare,  il  quale  provvede  con
propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed
alla manutenzione delle stesse. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  6  della  legge  n.  349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente:
             "Art.  6.  -  1.  Entro  sei mesi dall'entrata in vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno  di  legge  relativo all'attuazione delle direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale.
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche  e  le  categorie  di  opere  in grado di produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei   Ministri,   adottata   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente,  sentito  il  Comitato scientifico di cui al
          successivo  art.  11,  conformemente  alla  direttiva   del
          Consiglio  delle  Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
          1985.
             3.  I  progetti delle opere di cui al precedente comma 2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,   al   Ministro   per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini   della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.  La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento,  la  specificazione  dei rifiuti liquidi e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera    e   delle   emissioni   sonore   prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio    dell'avvenuta   comunicazione   deve   essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale.
             4.   Il   Ministro  dell'ambiente,  sentita  la  regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali  e  ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la  procedura  di approvazione del progetto riprende il suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica   il   Ministro   dell'ambiente  provvede  di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
             5.   Ove   il  Ministro  competente  alla  realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero   dell'ambiente,   la  questione  e'  rimessa  al
          Consiglio dei Ministri.
             6.  Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti  con il parere sulla compatibilita' ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri.
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
             8.  Il  Ministro  per  i beni culturali e ambientali nel
          caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          27  giugno  1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli  articoli  4  e  82  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente.
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,   al   Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o  pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto.".
             -  Il  D.P.C.M. n. 377/1988 reca "Regolamentazione delle
          pronunce di compatibilita' ambientale  di  cui  all'art.  6
          della  legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale".
             -  Il  testo  delle  lettere b), c) e d) del primo comma
          dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme  di  adeguamento
          delle  procedure  di aggiudicazione degli appalti di lavori
          pubblici alle direttive della Comunita' economica  europea)
          e' il seguente:
             "I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti
          ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di
          quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
              (omissis);
               b)  quando  si tratti di lavori la cui esecuzione, per
          ragioni tecniche, artistiche, o attinenti  alla  protezione
          dei  diritti  di esclusiva, non puo' essere affidata che ad
          un esecutore determinato;
               c)   quando   si   tratti   di  lavori  da  effettuare
          nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;
               d)  quando,  nella  misura  dello  stretto necessario,
          l'eccezionale    urgenza    derivante    da     avvenimenti
          imprevedibili  dai  soggetti appaltanti non sia compatibile
          con il  tempo  richiesto  dalle  procedure  previste  dalla
          presente legge".
             -  Il testo dei commi secondo, quarto e quinto dell'art.
          1 della legge n. 32/1982 (Costruzione di un laboratorio  di
          fisica  nucleare  nella  galleria  del  Gran  Sasso)  e' il
          seguente:
             "Per consentire in piu' rapida realizzazione dei lavori,
          l'ANAS puo'  affidarne  l'esecuzione  alle  stesse  imprese
          esecutrici  delle  opere  civili  e  degli  impianti  della
          galleria, in applicazione dell'art. 5, primo comma, lettere
          b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584.
             (Omissis).
             Alla  spesa  di  cui al precedente comma si applicano le
          disposizioni dell'art.  9  del  decreto-legge  16  febbraio
          1977,  n.  19, convertito, con modificazioni, nella legge 6
          aprile 1977, n. 106, cosi' come sostituito dall'art. 6  del
          decreto-legge  30  dicembre  1979,  n. 661, convertito, con
          modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.
             Per  l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
          legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere
          della   commissione   tecnico-finanziaria   costituita   in
          applicazione dell'art.  7  del  decreto-legge  10  febbraio
          1977,  n.  19, convertito, con modificazioni, nella legge 6
          aprile 1977, n. 106, e puo' utilizzare il personale assunto
          ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso".