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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1990, n. 355

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1991)
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Testo in vigore dal:  1-12-1990 al: 30-1-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a disciplinare la gestione transitoria delle unità sanitarie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali e gli organi collegiali di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, per quanto concerne le funzioni sanitarie, sono sciolti e restano in carica per la ordinaria amministrazione fino alla costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6.
2. Nell'esercizio delle responsabilità di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, i provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono adottati dall'organo di cui al comma 6 e sono approvati dalle giunte regionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. Agli stessi fini, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, viene istituito per ogni unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari a quello dei componenti dei disciolti comitati di gestione delle relative unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali. La nomina del comitato di garanti è riservata agli enti locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata.
L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del comitato di garanti, che sono scelti tra cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, e semprechè non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i presidenti e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali.
4. I comitati di garanti sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina o nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, previo invito a provvedere alle assemblee di cui al comma 3, il prefetto territorialmente competente nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri, che resta in carica sino alla costituzione o alla ricostituzione del comitato di garanti, nominato con le procedure sopra indicate.
5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente e svolgono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sull'attività complessiva delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali.
6. Tutti i poteri di gestione sono riservati, in attesa del predetto riordinamento del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, ad un commissario nominato dal presidente della giunta della regione o della provincia autonoma di Trento e di Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il commissario è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e semprechè non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione. Non possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali.
7. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali sono nominati non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanità provvede, senza far luogo a preventiva diffida, a nominare un commissario provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta in carica sino alla nomina del commissario da parte della regione o provincia autonoma. Dalla data di nomina del commissario, i comitati di gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di garanti, perdono le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1, le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme delibera della rispettiva giunta, provvede alla revoca ed alla conseguente sostituzione del commissario. In caso di inerzia da parte delle regioni o delle province autonome, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure indicate, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.
8. I commissari delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie sono coadiuvati nello svolgimento delle proprie funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari.
9. Gli atti del commissario sono inviati, entro dieci giorni dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti, il quale, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione, riferisce mensilmente al presidente della regione o della provincia autonoma in ordine all'andamento dell'amministrazione.
10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a due terzi di quello già percepito dai componenti del comitato di gestione della stessa unità sanitaria locale o unità socio-sanitaria locale. Al commissario spetta un compenso pari a quello già percepito dal presidente del comitato di gestione, maggiorato del cinquanta per cento.