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DECRETO-LEGGE 1 dicembre 1990, n. 355

Norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/12/1990.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1991)
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Testo in vigore dal: 1-12-1990
al: 30-1-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni intese a  disciplinare  la  gestione  transitoria  delle
unita' sanitarie locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                      il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I comitati di gestione delle unita'  sanitarie  locali  e  delle
unita'  socio-sanitarie  locali  e  gli  organi  collegiali  di   cui
all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986,
n. 4, per quanto concerne  le  funzioni  sanitarie,  sono  sciolti  e
restano  in  carica  per  la  ordinaria  amministrazione  fino   alla
costituzione degli organi di cui ai commi 3 e 6. 
  2. Nell'esercizio delle responsabilita' di cui al decreto-legge  15
settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1990, n. 334, i provvedimenti  di  cui  all'articolo  unico,
comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono adottati
dall'organo di cui al comma 6 e sono approvati dalle giunte regionali
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  3. Agli stessi fini,  in  attesa  del  riordinamento  del  Servizio
sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre  1991,  viene
istituito per ogni unita' sanitaria locale o  unita'  socio-sanitaria
locale un comitato di garanti composto da un numero di membri pari  a
quello dei  componenti  dei  disciolti  comitati  di  gestione  delle
relative unita'  sanitarie  locali  e  delle  unita'  socio-sanitarie
locali. La nomina del comitato di  garanti  e'  riservata  agli  enti
locali di riferimento territoriale ed avviene con votazione limitata. 
L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale  dei
componenti del comitato di garanti, che  sono  scelti  tra  cittadini
aventi comprovata esperienza di amministrazione, che non siano  stati
condannati per reati di associazione di  tipo  mafioso  o  per  reati
contro  il  patrimonio  o  contro  la  pubblica  amministrazione,   e
sempreche' non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per
i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione.  Non
possono far parte dei comitati di garanti i componenti dei consigli e
delle assemblee delle regioni e delle province autonome, i presidenti
e gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori comunali. 
  4. I comitati di garanti sono nominati  non  oltre  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  In  caso  di
mancata nomina o nei casi in cui ricorrano gravi motivi o in caso  di
violazione  di  legge  o  dei  principi  di  buon  andamento   e   di
imparzialita' dell'amministrazione, previo invito a  provvedere  alle
assemblee di cui al comma 3, il prefetto territorialmente  competente
nomina un comitato straordinario provvisorio di tre membri, che resta
in carica sino alla costituzione o alla ricostituzione  del  comitato
di garanti, nominato con le procedure sopra indicate. 
  5. I comitati di garanti eleggono nel proprio seno il presidente  e
svolgono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo
sull'attivita' complessiva delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
unita' socio-sanitarie locali. 
  6. Tutti i  poteri  di  gestione  sono  riservati,  in  attesa  del
predetto riordinamento del Servizio sanitario  nazionale  e  comunque
non oltre il  31  dicembre  1991,  ad  un  commissario  nominato  dal
presidente della giunta della regione o della provincia  autonoma  di
Trento e di Bolzano, su conforme delibera delle rispettive giunte. Il
commissario e' scelto tra persone in possesso del diploma di laurea e
di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attivita'
professionale  di  direzione  tecnica  o  amministrativa  di  enti  o
strutture pubbliche o societa' pubbliche o private di media o  grande
dimensione, con esperienza almeno quinquennale e che non siano  stati
condannati per reati di associazione di  tipo  mafioso  o  per  reati
contro  il  patrimonio  o  contro  la  pubblica   amministrazione   e
sempreche' non abbiano in corso procedimenti penali a loro carico per
i suddetti reati o non siano sottoposti a misure di prevenzione.  Non
possono essere nominati commissari i componenti dei consigli e  delle
assemblee delle regioni e  delle  province  autonome,  i  consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali. 
  7. I commissari  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  unita'
socio-sanitarie locali sono nominati non oltre novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. In  caso  di  mancata
nomina entro il termine suddetto, il Ministro della sanita' provvede,
senza far luogo a  preventiva  diffida,  a  nominare  un  commissario
provvisorio, con i requisiti di cui al comma 6, che resta  in  carica
sino alla nomina del commissario da parte della regione  o  provincia
autonoma. Dalla  data  di  nomina  del  commissario,  i  comitati  di
gestione, se non ancora sostituiti dai comitati di  garanti,  perdono
le funzioni gestionali e svolgono, fino al termine di cui al comma 1,
le funzioni di questi ultimi. Nei casi in cui ricorrano gravi  motivi
o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
violazione  di  leggi  o  di  principi  di  buon   andamento   e   di
imparzialita' dell'amministrazione, il presidente della giunta  della
regione o  della  provincia  autonoma,  su  conforme  delibera  della
rispettiva  giunta,  provvede  alla  revoca   ed   alla   conseguente
sostituzione del commissario. In  caso  di  inerzia  da  parte  delle
regioni o delle province autonome, previo invito ai  predetti  organi
ad adottare le  misure  indicate,  provvede  in  via  sostitutiva  il
Ministro della sanita'. 
  8. I commissari  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  unita'
socio-sanitarie  sono  coadiuvati  nello  svolgimento  delle  proprie
funzioni dai coordinatori amministrativi e dai coordinatori sanitari. 
  9. Gli atti  del  commissario  sono  inviati,  entro  dieci  giorni
dall'adozione, per conoscenza al collegio dei revisori dei conti,  il
quale, fermi restando i compiti  ad  esso  attribuiti  dalla  vigente
legislazione, riferisce mensilmente al  presidente  della  regione  o
della     provincia     autonoma     in     ordine      all'andamento
dell'amministrazione. 
  10. Ai componenti del comitato di garanti spetta un compenso pari a
due terzi di quello gia' percepito dai  componenti  del  comitato  di
gestione   della   stessa   unita'   sanitaria   locale   o    unita'
socio-sanitaria locale. Al commissario  spetta  un  compenso  pari  a
quello gia'  percepito  dal  presidente  del  comitato  di  gestione,
maggiorato del cinquanta per cento.