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LEGGE 22 novembre 1990, n. 345

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale.

note: Entrata in vigore della legge: 11/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-12-1990 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'ENEA un contributo di lire settecento miliardi per l'anno 1990.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire settecento miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano finanziamento ENEA".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.