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LEGGE 22 novembre 1990, n. 345

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale.

note: Entrata in vigore della legge: 11/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-12-1990
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi  all'esecuzione
delle  indicazioni  programmatiche  contenute  nel  Piano  energetico
nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10
agosto 1988, e' assegnato all'ENEA un contributo di  lire  settecento
miliardi per l'anno 1990. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire settecento miliardi
per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1990-1992,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento  "Piano
finanziamento ENEA". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.