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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1990, n. 319

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/1995)
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 13-11-1990
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 1  febbraio 1986,
n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni,  per  tutti  i
comparti   di   contrattazione   collettiva   del  pubblico  impiego,
risultanti    dalla     disciplina     prevista     dagli     accordi
intercompartimentali  emanati  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93;
  Visto  l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986,  n.  68,  che  ha  istituito  il  comparto  di   contrattazione
collettiva  per  il personale delle universita', ai sensi dell'art. 5
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n.
270, 19 luglio 1984, n. 571, e 28 settembre 1987, n. 567;
  Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre    1988,    concernente    il   requisito   della   maggiore
rappresentativita' su base nazionale, richiesto dalla legge 29  marzo
1983,  n.  93,  alle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali per
partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
  Visto  il  decreto  del Ministro per la funzione pubblica in data 3
agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1989,  che  ha  designato  i  componenti  delle delegazioni trattanti
l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale delle
universita';
  Viste  le  leggi  11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541,
recanti  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attivita' di Governo  e  l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6 aprile 1990,  con  la  quale  -  respinte  o  ritenute
inammissibili   le   osservazio'ni   formulate  dalle  organizzazioni
sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative e'
stata  autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie,
la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il  triennio  1988-1990
riguardante  il  personale  del  comparto  delle  universita'  di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,
n.  68, definita in data 21 febbraio 1990 fra la delegazione di parte
pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato  decreto  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  in  data  3  agosto  1989,  le
organizzazioni  sindacali   nazionali   di   categoria   maggiormente
rappresentative  nel comparto aderenti alla CGIL, CISL, UIL, CONFSAL,
la Confederazione italiana sindacati autonomi  personale  universita'
(CISAPUNI) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
su base nazionale CGlL, CISL,  UIL,  CIDA,  CISNAL,  ClSAL,  CONFSAL,
CONFEDIR;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 24 maggio 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge  29
marzo  1983,  n.  93,  concernente  l'approvazione  della  ipotesi di
accordo  sottoscritta  in  data  21  febbraio   1990   dalle   stesse
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali trattanti in precedenza
indicate,  nonche'  il  recepimento  e   l'emanazione   delle   norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il
personale del comparto  delle  universita'  di  cui  all'art.  9  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1988-1990;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale  e  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica;
                                EMANA
                       il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
  1.  Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano
al personale di cui all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  ivi compreso il personale degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale  non
docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.
  2.  Il  presente  regolamento  si  riferisce  al periodo 1  gennaio
1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1   luglio
1988,  fatte  salve  le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
          AVVERTENZA:
             Il  comma  2  dell'art. 11 e i commi 3 e 4 dell'art. 13,
          stampati in carattere corsivo, sono quelli che, in un primo
          tempo  non  ammessi  al  visto  della Corte dei conti, sono
          stati successivamente ammessi al visto  con  riserva  dalla
          Corte medesima e conseguentemente registrati.
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93
          (Legge quadro sul pubblico impiego), con  le  modifiche  di
          cui  alla  legge 8 agosto 1985, n. 426, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  196 del  21  agosto  1985.  Si
          trascrive il testo dell'art. 12 di detta legge:
             "Art.  12  (Accordi  sindacali  intercompartimentali). -
          Fermo restando quanto disposto dal precedente  art.  2,  al
          fine  di  pervenire  alla  omogeneizzazione delle posizioni
          giuridiche dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,
          sono  disciplinate  mediante  accordo  unico  per  tutti  i
          comparti specifiche materie concordate  tra  le  parti.  In
          particolare:  le  aspettative,  i congedi e i permessi, ivi
          compresi quelli per malattia e  maternita',  le  ferie,  il
          regime  retributivo  di attivita' per qualifiche funzionali
          uguali o assimilate, i criteri per  i  trasferimenti  e  la
          mobilita',  i  trattamenti  di  missione e di trasferimento
          nonche'  i  criteri  per  la   eventuale   concessione   di
          particolari      trattamenti     economici     integrativi,
          rigorosamente collegati a specifici requisiti  e  contenuti
          delle prestazioni di lavoro.
             La  delegazione  della  pubblica  amministrazione per la
          contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e'
          composta  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri o dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede,   dal  Ministro  del  tesoro,  dal  Ministro  del
          bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per
          ogni   regione   designato   dalle   stesse,   da    cinque
          rappresentanti    delle   associazioni   di   enti   locali
          territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici
          non  economici  designati secondo quanto disposto dall'art.
          7.
             La   delegazione   delle   organizzazioni  sindacali  e'
          composta da  tre  rappresentanti  per  ogni  confederazione
          maggiormente rappresentativa su base nazionale.
             Si   applicano   le  regole  procedimentali  di  cui  al
          precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei  precedenti
          articoli 8 e 10".
             - Il D.P.R. 1  febbraio 1986, n. 13, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3  febbraio
          1986.
             - Il testo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, contenente
          "Norme risultanti dalla  disciplina  prevista  dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo  1983,  n.  93,  relativo  al
          triennio  1988-90",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 84 del 9 settembre 1988.
             -   Il   testo   del   D.P.R.   5   marzo  1986,  n.  68
          (Determinazione   e   composizione    dei    comparti    di
          contrattazione   collettiva   di   cui   all'art.  5  della
          legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.  93) e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66 del 20 marzo
          1986.  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
          sopraindicato:
             "Art.  9 (Comparto personale delle universita'). - 1. Il
          comparto di contrattazione del personale delle  universita'
          comprende:
              il  personale  delle  universita'  e  delle istituzioni
          universitarie;
              il  personale delle opere universitarie delle regioni a
          statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle
          regioni medesime.
             2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
              dal   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dal
          Ministro per la funzione pubblica da lui delegato,  che  la
          presiede;
              dal Ministro del tesoro;
              dal   Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
              dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
              dal Ministro della pubblica istruzione.
             3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
             4.    La    delegazione   sindacale   e'   composta   da
          rappresentanti:
              delle  organizzazioni  sindacali nazionali di categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo;
              delle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale".
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 5 della citata legge
          29 marzo 1983, n. 93:
             "Art.   5  (Comparti).  -  I  pubblici  dipendenti  sono
          raggruppati  in  un  numero   limitato   di   comparti   di
          contrattazione   collettiva.   Per   ciascun   comparto  le
          delegazioni di cui agli articoli seguenti  provvedono  alla
          stipulazione  di un solo accordo, salvo quanto previsto dal
          successivo art. 12.
             La   determinazione   del   numero  dei  comparti  e  la
          composizione degli stessi sono effettuate con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  a  seguito  di delibera del
          Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri sulla base degli accordi dallo
          stesso   definiti   con   le    confederazioni    sindacali
          maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale, sentite
          le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
             Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei
          comparti  sono  disposte  con  il   medesimo   procedimento
          previsto nel comma precedente.
             Il  comparto  comprende,  nel  rispetto  delle autonomie
          costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu'  settori
          della pubblica amministrazione omogenei o affini".
             - La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello  Stato,  e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n.  190 del 12 luglio 1980.
             - Il testo del D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270, concernente
          "Corresponsione di  miglioramenti  economici  al  personale
          delle    universita',    degli   istituti   di   istruzione
          universitaria, degli osservatori astronomici,  astrofisici,
          vulcanologici  e  vesuviano"  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1981.
             -   Il   testo  del  D.P.R.  19  luglio  1984,  n.  571,
          concernente "Norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dagli  accordi  del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per
          il personale non docente  dell'Universita'  e  di  analoghe
          istituzioni",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n.
          256 del 17 settembre 1984.
             -  Il  testo  del  D.P.R.  28  settembre  1987,  n. 567,
          recettivo   delle   norme   risultanti   dalla   disciplina
          dell'accordo   per   il   personale   del   comparto  delle
          universita', e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  34  dell'11
          febbraio 1988.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2 del decreto del
          Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8
          agosto   1989,   relativo   alla   "determinazione    della
          composizione    delle   delegazioni   trattanti   l'accordo
          sindacale per il triennio 1988-90 riguardante  il  comparto
          del  personale dipendente dalle universita' di cui all'art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,
          n. 68":
             "Art.  2. - La delegazione di cui all'art. 9 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.  63,  e'
          composta:
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  organizzazioni
          nazionali di  categoria  maggiormente  rappresentative  nel
          comparto del personale dipendente dalle universita':
               l'organizzazione di categoria aderente alla C.G.I.L.;
               l'organizzazione di categoria aderente alla C.I.S.L.;
               l'organizzazione di categoria aderente alla U.I.L.;
               l'organizzazione    di    categoria    aderente   alla
          CONF.S.A.L.;
               Confederazione  italiana  sindacati autonomi personale
          universita' (C.I.S.A.P.UNI);
              dai   rappresentanti   delle   seguenti  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale:
               Confederazione    generale    italiana    del   lavoro
          (C.G.I.L.);
               Confederazione     italiana    sindacato    lavoratori
          (C.I.S.L.);
               Confederazione unione italiana del lavoro (U.I.L.);
               Confederazione     italiana     dirigenti    d'azienda
          (C.I.D.A.);
               Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori
          (C.I.S.N.A.L.);
               Confederazione  italiana sindacati autonomi lavoratori
          (C.I.S.A.L.);
               Confederazione     sindacati    autonomi    lavoratori
          (CONF.S.A.L.);
               Confederazione  autonoma  dei  quadri  direttivi della
          funzione pubblica (CONFE.D.I.R.)".
             -  Il  comma  1, lettera e), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed  i  rapporti
          di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in base agli accordi
          sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce  che
          gli  anzidetti  regolamenti debbano recare la denominazione
          di  "regolamento",  siano  adottati   previo   parere   del
          Consiglio   di   Stato,   sottoposti   al   visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 6 della citata legge
          n. 93/1983:
             "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             La  delegazione  e' integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
             I  Ministri,  anche  in  ordine  alle disposizioni degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti.
             La  delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   su   base
          nazionale.
             Le  delegazioni,  che iniziano le trattative almeno otto
          mesi prima della scadenza dei precedenti  accordi,  debbono
          formulare   una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro  mesi
          dall'inizio delle trattative.
             Nel  corso  delle  trattative la delegazione governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
             Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di
          accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative
          possono   trasmettere   al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri e ai Ministri che  compongono  la  delegazione  le
          loro osservazioni.
             Il  Consiglio  dei  Ministri, entro il termine di trenta
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in
          caso di determinazione negativa le parti  devono  formulare
          entro  il  termine  di sessanta giorni una nuova ipotesi di
          accordo, sulla quale delibera nuovamente il  Consiglio  dei
          Ministri.
             Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  delibera  del Consiglio dei Ministri, sono recepite
          ed emanate le norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 9 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68,
          e' riportato in nota alle premesse.