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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1984, n. 571

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

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Testo in vigore dal:  18-9-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie e del deposito del codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta dalla delegazione governativa in data 27 aprile 1984 con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.P.UNI e in data 27 giugno 1984 con i rappresentanti della CONFSAL-SNALS, relativamente al periodo contrattuale 1 gennaio 1982-31 dicembre 1984, agli effetti giuridici, e 1 gennaio 1983-30 giugno 1985, agli effetti economici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Ritenuta la necessità di recepire ed emanare le norme risultanti dalla disciplina prevista dal predetto accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano:
a) al personale non docente appartenente ai ruoli delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ivi compresi i ricercatori, i tecnici laureati e i calcolatori dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ed al personale delle Opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al suo definitivo trasferimento alle regioni medesime;
b) agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, ed agli astronomi del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
c) ai ricercatori universitari di cui agli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed ai ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo contrattuale decorrente dal 1 gennaio 1982. Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.