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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1986, n. 68

Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1986)
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Testo in vigore dal:  21-3-1986

Art. 9

Comparto del personale delle università
1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle università comprende:
il personale delle università e delle istituzioni universitarie; il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. La delegazione di parte pubblica è composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.