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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 292

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

note: Entrata in vigore della legge: 03/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2006)
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Testo in vigore dal:  3-11-1990 al: 22-6-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Natura dell'Ente
1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.