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LEGGE 11 ottobre 1990, n. 292

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

note: Entrata in vigore della legge: 03/11/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2006)
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Testo in vigore dal: 3-11-1990
al: 22-6-2006
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Natura dell'Ente 
 
  1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha  personalita'
giuridica di diritto pubblico, e' dotato di  autonomia  statutaria  e
regolamentare, ha sede in Roma ed e' sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero del turismo e dello spettacolo. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.