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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico.

note: Entrata in vigore della legge: 10/1/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 23-3-2001
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al fine di sostenere la  ripresa  delle  attivita'  del  settore
turistico nei comuni costieri nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise,  interessati  dagli
eccezionali  fenomeni  di  eutrofizzazione   e   di   produzione   di
mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi  in
conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del
finanziamento, per mutui di durata decennale per la  ristrutturazione
e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217,  e  per  la  realizzazione  o  la
ristrutturazione  di  strutture  turistiche,  ricreative  e  sportive
comunque di supporto all'offerta  turistica  che  vengano  completate
entro il 30 giugno 1991.(1)(2) (3) (4) (5)((6)) 
  2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono  le
imprese individuali,  le  societa',  le  cooperative  e  le  societa'
consortili. Possono essere ammesse ai  contributi  anche  le  imprese
individuali, le societa', le cooperative e  le  societa'  consortili,
che gestiscono le attivita' di cui al comma 1 di  proprieta'  altrui,
per le finalita' di cui al medesimo comma 1, in possesso  di  assenso
del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge. 
  3. Sono altresi' concessi contributi per un  ammontare  complessivo
di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici  e
privati delle localita' di cui al comma 1 per la  ristrutturazione  e
il  completamento  di  strutture  di  rilevante  interesse  culturale
strettamente connesse all'attivita' turistica. Le  disponibilita'  di
cui al presente comma sono suddivise tra le regioni  interessate  con
le modalita' indicate nel comma 9. 
  4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi  di
investimento si applica un tasso annuo di  interesse  comprensivo  di
ogni spesa  e  onere  accessorio  del  40  per  cento  del  tasso  di
riferimento su contributi in conto interessi erogati  dagli  istituti
di credito o dalle  sezioni  di  credito  speciali.  L'importo  degli
investimenti ammissibile non  deve  essere  superiore  a  lire  2.500
milioni per la realizzazione delle strutture di supporto  all'offerta
turistica e per  la  ristrutturazione  e  la  riqualificazione  delle
strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi  per  gli
enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono  superare  il  70
per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei  programmi
di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo  sugli
interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni. 
  5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo  non
possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non
sono  ammessi  al  finanziamento  quei  progetti  che  alla  data  di
presentazione della domanda siano  stati  realizzati  per  una  quota
superiore al 30 per cento. 
  6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1
e strettamente connesse all'attivita' turistica,  limitatamente  alle
domande di finanziamento presentate entro il  31  dicembre  1990,  il
limite del  fido  massimo  della  concessione  del  contributo  sugli
interessi di cui al settimo comma dell'articolo  34  della  legge  25
luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge
24 dicembre 1974, n. 713, e'  raddoppiato.  E'  altresi'  raddoppiato
l'importo massimo ammissibile del contributo in  conto  interessi  di
cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7. A garanzia  dei  mutui  contratti  per  il  perseguimento  delle
finalita' previste dal presente articolo e'  costituito  un  apposito
fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero
del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore  dei  consorzi  e
delle cooperative che esercitano la  garanzia  fidi,  operanti  nelle
regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati
con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo  di  concerto
con il Ministro del tesoro. 
  8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1,  sentiti  i  comuni
costieri, predispone  un  programma  per  la  riqualificazione  delle
attivita'  ricettive  e  turistiche  e  una  valutazione  di  impatto
ambientale del programma entro  il  28  febbraio  1990.  In  caso  di
inadempienza entro  il  termine  sopra  indicato  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro  del  turismo  e
dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti  di  cui  al
presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel  comma  1,  e'
istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente  della
giunta regionale,  cui  partecipano  i  rappresentanti  di  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato   competenti   in   materia,   presenti
nell'ambito regionale, dei comuni e degli  enti  comunque  tenuti  ad
adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il
presidente della giunta regionale esamina le  domande  e  i  relativi
progetti presentati alla regione per le finalita' di cui al comma  1,
sulla base dei criteri e  dei  parametri  fissati  con  le  modalita'
indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more  dell'esercizio
del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati  regionali,
valuta  le  domande  ed  i  progetti  esecutivi  che  devono   essere
compatibili con il programma definito dalla regione e  devono  essere
corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel  rispetto  delle
disposizioni relative ai vincoli archeologici,  ambientali,  storici,
artistici e territoriali, su di  essi  entro  quindici  giorni  dalla
convocazione, apportando, ove occorrano, le  opportune  modifiche  ai
progetti  senza  che  cio'  comporti  la  necessita'   di   ulteriori
deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli  enti  locali.
La  conferenza  verifica  altresi'  il   rispetto   delle   normative
concernenti    l'abolizione    delle    barriere     architettoniche.
L'approvazione assunta all'unanimita' dei  componenti  la  conferenza
sostituisce ad  ogni  effetto  gli  atti  di  intesa,  i  pareri,  le
autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta  previsti  dalle  leggi
statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il  termine
fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
al comma 9, dalle  rispettive  regioni,  ai  fini  della  conseguente
erogazione dei contributi, con  provvedimento  del  presidente  della
giunta regionale. 
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo,  sentiti  il
Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio  1989,  e  le
organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello  nazionale
del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni  di  cui  al
comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le  procedure  e  i
termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare
delle quote poste a disposizione di ciascuna regione. 
  10. Le iniziative per le quali e' prevista la  realizzazione  entro
il 30 giugno 1990  sono  considerate  prioritarie  all'interno  delle
singole tipologie previste dalla presente legge. 
  11. La quota non  utilizzata  dalla  singola  regione  nel  proprio
ambito puo' essere assegnata ad altra regione per  l'erogazione,  nel
suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere
entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la
spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 20 maggio 1991, n. 158, ha disposto (con l'art. 15, comma  1)
che "E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 30  giugno  1991
relativo al completamento delle opere previste dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  23,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.C.M. 12 dicembre 1991, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Il termine per il completamento delle opere finanziate ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre  1989,  n.  424  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14  febbraio  1990,
gia' prorogato al 31 dicembre 1991,  dall'art.  15,  comma  1,  della
legge 20 maggio 1991,  n.  158,  e'  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 1992". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 19 dicembre  1996  (in  G.U.  27/12/1996,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento
delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  30
dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 14 febbraio 1990, e' prorogato al 31 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.P.C.M. 20  novembre  1998  (in  G.U.  2/12/1998,  n.  282)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento
delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  30
dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 14 febbraio 1990, che non siano statenel frattempo revocate,
e' prorogato al 31 dicembre 1999". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 6  dicembre  1999  (in  G.U.  14/12/1999,  n.  292)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento
delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  30
dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  14  febbraio  1990,  che  non  siano  state  nel  frattempo
revocate, e' prorogato al 31 dicembre 2000". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.C.M. 27  febbraio  2001,  (in  G.U.  8/3/2001,  n.  556)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per il completamento
delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  30
dicembre 1989, n. 424, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  14  febbraio  1990,  che  non  siano  state  nel  frattempo
revocate, e' prorogato al 31 dicembre 2001".