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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1990)
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Testo in vigore dal:  31-12-1989 al: 28-2-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";
b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";
c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";
d) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) alla abitazione delle persone effettivamente addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;";
e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato, nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti;
nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, le quote di ammortamento ordinario che l'ultimo soggetto utilizzatore può dedurre nel periodo di imposta in cui si è verificata l'entrata in funzione dei beni stessi, si determinano in dodicesimi in relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in funzione del bene e la data di chiusura del periodo di imposta. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la indicata misura massima può essere variata in aumento o in diminuzione nei limiti di un quarto.";
f) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".
2. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le altre costruzioni o porzioni di costruzioni destinate ad abitazione di persone devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera d) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.