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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1989, n. 414

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/01/1990)
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Testo in vigore dal: 31-12-1989
al: 28-2-1990
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di determinazione del reddito ai  fini  delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore  aggiunto  e
di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1989; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi  i  contributi
agricoli unificati;"; 
    b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ",  nei  limiti  dei  redditi  dei  terreni
dichiarati;"; 
    c) il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "4. Ai
soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta e' computato in aumento del reddito complessivo."; 
    d) nel comma 1 dell'articolo 39,  la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: " a) alla  abitazione  delle  persone  effettivamente
addette alla manuale coltivazione  della  terra,  alla  custodia  dei
fondi, del bestiame e degli  edifici  rurali  e  alla  vigilanza  dei
lavoratori agricoli, nonche' dei familiari conviventi a loro  carico,
sempre che le caratteristiche dell'immobile  siano  rispondenti  alle
esigenze delle attivita' esercitate;"; 
    e) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo e' sostituito
dai seguenti: "La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte,
per ammortamento  anticipato,  nell'esercizio  in  cui  i  beni  sono
entrati in  funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due  successivi,
computandosi anche il tempo di utilizzo da parte di altri soggetti, a
condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non  sia  stata
imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito
fondo  del  passivo  che  agli  effetti  fiscali  costituisce   parte
integrante del fondo ammortamenti; 
nella ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti,  le
quote di ammortamento ordinario che  l'ultimo  soggetto  utilizzatore
puo' dedurre nel periodo di imposta in cui si e' verificata l'entrata
in  funzione  dei  beni  stessi,  si  determinano  in  dodicesimi  in
relazione ai mesi intercorsi tra la data di entrata in  funzione  del
bene e la data di chiusura del periodo di imposta.  Con  decreto  del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale,  la
indicata  misura  massima  puo'  essere  variata  in  aumento  o   in
diminuzione nei limiti di un quarto."; 
    f) nel comma 8 dell'articolo 67 e' aggiunto il seguente  periodo:
"Con lo stesso decreto  previsto  dal  comma  3,  il  Ministro  delle
finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la
predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita'  dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura
massima dell'ammortamento di cui  al  secondo  periodo  del  medesimo
comma 3.". 
  2.  Le  costruzioni  indicate  nella  lettera  a)   del   comma   1
dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' le altre costruzioni o porzioni di costruzioni  destinate  ad
abitazione di persone devono  essere  iscritte  al  catasto  edilizio
urbano entro il 31 dicembre 1990.  Con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate
le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla  lettera  d)
del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.