stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 547

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1989)
nascondi
  • Articoli
  • NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI
    AEREI E FERROVIARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI
    E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
  • 4
  • 5
  • 6
Testo in vigore dal:  1-1-1989 al: 10-1-1989
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonché di concessioni demaniali marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sarà ulteriormente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al raggiungimento, entro un decennio, dell'equilibrio economico dei bilanci e al risanamento delle relative gestioni. A tale scopo, le regioni determinano, sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, la ripartizione dei contributi statali loro assegnati.
3. I criteri di cui al comma 2 debbono tenere conto:
a) della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vettore-chilometro. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le procedure e le metodologie di rilevazione, da parte dei singoli enti concedenti, dei dati di cui sopra;
b) della garanzia che il servizio offerto non avviene in concorrenza con analoghi servizi sovvenzionati, gestiti da altri enti o aziende con qualsiasi altra modalità di trasporto, fermo restando che in caso di concorrenza tra più modi di trasporto la scelta su quello da sovvenzionare spetta alle regioni alla luce delle determinazioni di cui alla lettera c). Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra;
c) dei bacini di traffico che ciascuna regione è obbligata a definire entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, di intesa con la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, è fissato entro il 31 agosto di ogni anno, per l'anno successivo, il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonché il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti, d'intesa con gli assessorati regionali ai trasporti. Entro il 30 settembre di ogni anno le regioni stabiliscono, per l'anno successivo, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il 31 ottobre di ogni anno i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Per l'anno 1989, i termini del 31 agosto e del 30 settembre si intendono stabiliti al 15 gennaio 1989 e quello del 31 ottobre al 31 gennaio 1989. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire con separati provvedimenti speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune, la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che ne risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere.
5. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende all'interno della parte di spesa corrente dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio né dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.