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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1988, n. 547

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/1989)
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  • NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI
    AEREI E FERROVIARI
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    E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
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Testo in vigore dal: 1-1-1989
al: 10-1-1989
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di  trasporti  locali,  aerei,  ferroviari  e
marittimi, nonche' di concessioni demaniali marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto  con  i
Ministri  delle  finanze,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e  delle
partecipazioni statali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1989,  l'ammontare  del  Fondo  nazionale  trasporti,
parte esercizio, e' ridotto di lire  400  miliardi,  al  netto  delle
variazioni da determinare ai sensi dell'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto  disposto  dall'articolo  9
della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo
stanziamento annuale  sara'  ulteriormente  ridotto  sulla  base  dei
risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui
ai commi 2 e 3. 
  2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile  1981,  n.
151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a  criteri
finalizzati al raggiungimento,  entro  un  decennio,  dell'equilibrio
economico dei bilanci e al risanamento  delle  relative  gestioni.  A
tale scopo, le regioni determinano, sulla base di una  metodologia  e
di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sentite  la
commissione consultiva interregionale di cui  all'articolo  13  della
legge 16 maggio 1970, n. 281,  e  le  organizzazioni  rappresentative
delle aziende di  trasporto  pubblico  locale,  la  ripartizione  dei
contributi statali loro assegnati. 
  3. I criteri di cui al comma 2 debbono tenere conto: 
    a) della domanda e  dell'offerta  sulle  singole  linee  misurate
rispettivamente   in   termini   di   passeggeri-chilometro   e    di
vettore-chilometro. Il Ministro dei trasporti, con  proprio  decreto,
stabilisce le procedure e le metodologie di rilevazione, da parte dei
singoli enti concedenti, dei dati di cui sopra; 
    b)  della  garanzia  che  il  servizio  offerto  non  avviene  in
concorrenza con analoghi servizi sovvenzionati, gestiti da altri enti
o aziende con qualsiasi altra modalita' di trasporto, fermo  restando
che in caso di concorrenza tra piu' modi di trasporto  la  scelta  su
quello  da  sovvenzionare  spetta  alle  regioni  alla   luce   delle
determinazioni di cui alla lettera c).  Il  Ministro  dei  trasporti,
d'intesa con le  regioni  interessate,  rivede  obbligatoriamente  le
concessioni di linee di trasporto di persone  di  competenza  statale
secondo i criteri di cui sopra; 
    c) dei bacini di traffico che ciascuna  regione  e'  obbligata  a
definire entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, dopo aver elaborato il piano regionale dei  trasporti  sulla
base prioritariamente dell'analisi della domanda e  dell'offerta  per
singola  linea  servita.  Qualora  la   regione   dovesse   risultare
inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via  sostitutiva,
entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei  trasporti  e
dei relativi bacini di traffico. 
  4. Con decreto del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, di intesa con la commissione di cui all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e  sentite  le  organizzazioni
rappresentative  delle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale,  e'
fissato entro il 31 agosto di ogni anno, per  l'anno  successivo,  il
rapporto minimo di copertura del  costo  standardizzato  rispetto  ai
ricavi  del  traffico  per   le   varie   condizioni   ambientali   e
socio-economiche  omogenee,  nonche'  il   coefficiente   minimo   di
utilizzazione per la istituzione o il  mantenimento  delle  linee  di
trasporto pubblico locale sulla base delle  elaborazioni  predisposte
per il conto nazionale dei trasporti, d'intesa  con  gli  assessorati
regionali ai trasporti. Entro il 30 settembre di ogni anno le regioni
stabiliscono,  per  l'anno  successivo,  sentiti  gli   enti   locali
interessati, le tariffe minime per ogni tipo  di  servizio,  distinte
per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonche'  le  tariffe
effettive delle linee di concessione regionale. Entro il  31  ottobre
di ogni anno i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali
di cui sopra,  stabiliscono  le  tariffe  effettive  dei  servizi  di
trasporto interni al loro territorio, fatte salve  le  competenze  in
materia delle regioni a statuto speciale. Per l'anno 1989, i  termini
del 31 agosto e del 30 settembre si intendono stabiliti al 15 gennaio
1989 e quello del 31 ottobre al 31 gennaio  1989.  Ogni  disposizione
statale e regionale, o  delibera  comunale,  volta  a  stabilire  con
separati  provvedimenti  speciali   facilitazioni   tariffarie   deve
contestualmente provvedere a ripianare, con  finanziamenti  propri  a
carico dello Stato, della regione o del comune, la minore entrata che
ne risulta per le aziende  interessate.  Per  le  disposizioni  e  le
delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
il ripiano delle minori entrate  che  ne  risultano  per  le  aziende
interessate avviene con decorrenza 1› gennaio 1989. L'amministrazione
statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla
emanazione delle relative disposizioni e delibere. 
  5. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla  copertura  di
eventuali disavanzi di gestione delle aziende all'interno della parte
di spesa corrente  dei  rispettivi  bilanci,  senza  possibilita'  di
rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi  di
gestione  delle  imprese  private  concessionarie  del  servizio   di
trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio  ne'  dai
ricavi del traffico, restano  integralmente  a  carico  dell'impresa,
senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato.