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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1988, n. 527

Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 febbraio 1989, n. 45 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  14-12-1988 al: 11-2-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di emergenze connesse allo smaltimento di rifiuti industriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi trasportati via mare per i quali sia accertata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere lo smaltimento urgente, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per lo stoccaggio provvisorio controllato e delle modalità di smaltimento, nonché alla definizione dei necessari interventi.
2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 sono stabilite con apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'ambiente.