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DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1988, n. 527

Disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 febbraio 1989, n. 45 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 14-12-1988
al: 11-2-1989
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia  di  emergenze   connesse   allo   smaltimento   di   rifiuti
industriali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica, del tesoro, della marina mercantile e
per il coordinamento della protezione civile; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per i rifiuti industriali speciali e per quelli tossici e nocivi
trasportati  via  mare  per  i  quali  sia  accertata  dal   Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, una situazione di emergenza tale da richiedere  lo
smaltimento urgente, si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri, alla individuazione del porto di attracco, del sito per  lo
stoccaggio provvisorio controllato e delle modalita' di  smaltimento,
nonche' alla definizione dei necessari interventi. 
  2. Le misure attuative degli interventi definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio  di  cui  al  comma  1  sono  stabilite  con
apposite ordinanze emanate, ai sensi dell'articolo 1, secondo  comma,
del  decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, dal Ministro per
il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'ambiente.