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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1988, n. 526

Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-12-1988 al: 11-2-1989
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, e l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, concernente l'adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori a seguito della istituzione del predetto servizio di riscossione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto, è differito al 1› gennaio 1990.
Alla stessa data è, altresì, differito il termine, previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di "Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".
2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera a), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988, previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonché i termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresì, il termine previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988 per il conferimento della concessione dei servizi che viene elevato a nove mesi.
3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'articolo 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988, è fissato al 31 dicembre 1989.