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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1988, n. 526

Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonchè per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 (in G.U. 11/02/1989, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-12-1988
al: 11-2-1989
aggiornamenti all'articolo
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti l'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988,  n.  43,  concernente  l'istituzione  del  servizio  di
riscossione dei tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri
enti pubblici, e  l'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  44,  concernente  l'adeguamento  del
consorzio nazionale tra gli esattori a seguito della istituzione  del
predetto servizio di riscossione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento del termine di entrata  in  funzione
del servizio centrale della  riscossione  dei  tributi,  nonche'  per
assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 dicembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine previsto dall'articolo 133 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,  relativo  alla  entrata  in
funzione del  servizio  centrale  della  riscossione,  istituito  con
l'articolo 1 dello stesso decreto, e' differito al 1›  gennaio  1990.
Alla  stessa  data  e',  altresi',  differito  il  termine,  previsto
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1988, n. 44, a decorrere dal  quale  il  consorzio  nazionale
obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per  la
meccanizzazione dei ruoli,  costituito  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la  denominazione  di
"Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato  e
di enti pubblici". 
  2. I termini di cui agli articoli 3, comma 1, 114, comma 1, lettera
a), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988,  previsti  per
gli  adempimenti  connessi  all'entrata  in  funzione  del   servizio
centrale della riscossione, nonche' i termini di cui agli articoli 3,
comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla
stessa data decorre, altresi', il termine previsto dall'articolo 115,
comma 1, del decreto  n.  43  del  1988  per  il  conferimento  della
concessione dei servizi che viene elevato a nove mesi. 
  3. Il termine del 31 dicembre  1988,  previsto  dall'articolo  118,
comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988, e' fissato al 31 dicembre
1989.