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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1988, n. 525

Individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione, limitatamente all'anno 1989 ed in attesa del riordino del sistema pensionistico, degli aumenti delle pensioni in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1989)
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Testo in vigore dal:  28-12-1988 al: 16-2-1989
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli;
Visto l'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità relativi agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per l'anno 1989, nonché la copertura degli oneri che ne derivano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico, limitatamente all'anno 1989, la misura degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è calcolata secondo i seguenti criteri e modalità di determinazione:
a) si calcola la retribuzione media complessiva con riferimento al periodo agosto 1986-luglio 1987, riguardante i settori ed i comparti privati e pubblici presi in considerazione dall'Istituto centrale di statistica nelle elaborazioni correnti degli indici delle retribuzioni contrattuali;
b) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, relativamente agli stessi settori e comparti di cui alla lettera a), al netto dell'incremento dovuto agli scatti di anzianità, ai meccanismi di scala mobile e ai trattamenti di famiglia, comunque denominati; detto incremento è rettificato per tenere conto integralmente di arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta nel corso dello stesso periodo;
c) si calcola la variazione percentuale risultante dal rapporto tra il valore medio di cui alla lettera b) e quello di cui alla lettera a);
d) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto complessivo determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, al lordo di quello dovuto agli scatti di anzianità ed ai meccanismi di scala mobile; detto incremento è rettificato per tenere conto integralmente di arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta nel corso dello stesso periodo;
e) si calcola la variazione percentuale risultante dal rapporto tra il valore medio di cui alla lettera d) e quello di cui alla lettera a);
f) si calcola la variazione percentuale complessiva risultante dalle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita accertate in via definitiva per l'anno 1988 ai fini della perequazione automatica semestrale delle pensioni;
g) si determina la percentuale di aumento da applicare per la perequazione delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, in misura pari alla parte di variazione di cui alla lettera c) corrispondente alla differenza tra la variazione di cui alla lettera e) e quella di cui alla lettera f).
2. L'Istituto centrale di statistica deve comunicare immediatamente ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale i risultati delle elaborazioni di cui al comma 1.
3. Al maggior onere derivante dagli aumenti delle pensioni per dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si fa fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989, secondo le procedure e le modalità previste dall'ordinamento di ciascuna gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, gli anzidetti aumenti delle aliquote contributive sono disposti con decreto del Ministro del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 9 dicembre 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 21 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984) nei primi sette commi così recita:
"Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1 gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1 maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.
La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.
A decorrere dal 1 maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'art. 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'art. 14-septies del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.
Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale".
- L'art. 24 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) dispone quanto segue:
"Art. 24. - 1. Per le pensioni di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale al 1 maggio e al 1 novembre di ciascun anno.
2. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.
3. In sede di prima applicazione il rapporto è effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al trimestre agosto-ottobre 1985.
4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
6. A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari".
- Il testo del comma 5 dell'art. 21 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:
"5. In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianità e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto".
Note all'art. 1:
- Per il settimo comma dell'art. 21 della legge n. 730/1983 si veda la prima nota alle premesse.
- La legge n. 153/1969 concerne la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Il relativo art. 19 che riguarda la perequazione automatica delle pensioni, prevede quanto segue:
"Art. 19. - Gli importi delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, al netto delle quote di maggiorazione per familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento; in tal caso, nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.
Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte dal 1 gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonché a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma, è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.".
- La legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza) prevede all'art. 1 quanto segue:
"Art. 1. (Perequazione automatica delle pensioni). - Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo la disposizione dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonché delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere è a carico dei fondi e delle casse predette".