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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1988, n. 525

Individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione, limitatamente all'anno 1989 ed in attesa del riordino del sistema pensionistico, degli aumenti delle pensioni in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, in attuazione dell'art. 21, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/1989)
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Testo in vigore dal: 28-12-1988
al: 16-2-1989
aggiornamenti all'articolo
               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 21 della legge 27 dicembre 1983, n.  730,  e  24
della legge 28 febbraio 1986, n.  41,  recanti  la  disciplina  della
perequazione  automatica  delle  pensioni  ed   in   particolare   le
disposizioni  concernenti  la  determinazione  delle  percentuali  di
variazione per il calcolo  degli  aumenti  derivanti  dalla  dinamica
salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli; 
  Visto l'art. 21, comma  5,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
concernente la determinazione dei criteri e delle modalita'  relativi
agli aumenti delle pensioni per dinamica salariale per  l'anno  1989,
nonche' la copertura degli oneri che ne derivano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro del tesoro; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa del riordino del sistema pensionistico,  limitatamente
all'anno 1989, la  misura  degli  aumenti  delle  pensioni  ai  sensi
dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e'
calcolata secondo i seguenti criteri e modalita' di determinazione: 
    a) si calcola la retribuzione media complessiva  con  riferimento
al periodo agosto  1986-luglio  1987,  riguardante  i  settori  ed  i
comparti privati e pubblici  presi  in  considerazione  dall'Istituto
centrale di statistica nelle elaborazioni correnti degli indici delle
retribuzioni contrattuali; 
    b)   si   calcola   l'incremento   retributivo   medio   assoluto
determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, relativamente agli
stessi  settori  e  comparti  di  cui  alla  lettera  a),  al   netto
dell'incremento dovuto agli scatti di anzianita',  ai  meccanismi  di
scala mobile e ai trattamenti di famiglia, comunque denominati; detto
incremento e' rettificato per tenere conto integralmente di arretrati
derivanti  da  eventuali  ritardi  nella   conclusione   di   accordi
contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta  nel  corso  dello
stesso periodo; 
    c) si calcola la variazione percentuale risultante  dal  rapporto
tra il valore medio di cui alla lettera  b)  e  quello  di  cui  alla
lettera a); 
    d) si calcola l'incremento retributivo medio assoluto complessivo
determinatosi nel periodo agosto 1987-luglio 1988, al lordo di quello
dovuto agli scatti di anzianita' ed ai meccanismi  di  scala  mobile;
detto incremento e' rettificato per  tenere  conto  integralmente  di
arretrati derivanti da eventuali ritardi nella conclusione di accordi
contrattuali privati e pubblici, comunque avvenuta  nel  corso  dello
stesso periodo; 
    e) si calcola la variazione percentuale risultante  dal  rapporto
tra il valore medio di cui alla lettera  d)  e  quello  di  cui  alla
lettera a); 
    f) si calcola la variazione  percentuale  complessiva  risultante
dalle percentuali di variazione  dell'indice  del  costo  della  vita
accertate  in  via  definitiva  per  l'anno  1988   ai   fini   della
perequazione automatica semestrale delle pensioni; 
    g) si determina la percentuale di aumento  da  applicare  per  la
perequazione delle pensioni relativa alla  dinamica  salariale,  agli
effetti dell'art. 21, comma settimo, della legge 27 dicembre 1983, n. 
730, in misura pari alla parte di variazione di cui alla  lettera  c)
corrispondente alla differenza tra la variazione di cui alla  lettera
e) e quella di cui alla lettera f). 
  2. L'Istituto centrale di statistica deve comunicare immediatamente
ai Ministri del tesoro e del lavoro  e  della  previdenza  sociale  i
risultati delle elaborazioni di cui al comma 1. 
  3. Al maggior onere derivante  dagli  aumenti  delle  pensioni  per
dinamica salariale, ai sensi delle disposizioni del presente decreto,
rispetto agli aumenti determinati dalla differenza tra la  variazione
percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, si fa
fronte, ove occorra sulla base del fabbisogno delle singole gestioni,
mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive disposti,
con effetto dal periodo di paga in corso al 1 gennaio  1989,  secondo
le procedure e le modalita'  previste  dall'ordinamento  di  ciascuna
gestione; per le forme pensionistiche di cui all'art. 1  della  legge
29  aprile  1976,  n.  177,  gli  anzidetti  aumenti  delle  aliquote
contributive sono disposti con decreto del Ministro del tesoro. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 9 dicembre 1988 
               Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                               DE MITA 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                               FORMICA 
                        Il Ministro del tesoro 
                                AMATO 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  21 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria
          1984) nei primi sette commi cosi' recita:
             "Fermi  restando gli aumenti delle pensioni derivanti al
          1  gennaio 1984 dalla perequazione  automatica  secondo  la
          vigente   normativa,  per  le  pensioni  dell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti   dei  lavoratori  dipendenti,  delle  forme  di
          previdenza  sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della
          medesima,   delle   gestioni   speciali  per  i  lavoratori
          autonomi, della gestione speciale per  i  lavoratori  delle
          miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza
          per gli agenti e rappresentanti di commercio  (ENASARCO)  e
          di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento
          e' regolato dall'art. 26 della legge  30  aprile  1969,  n.
          153,  dall'art.  7  della  legge  3  giugno  1975, n. 160 e
          dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di  perequazione
          intervengono,  a  far tempo dal 1  maggio 1984, alle stesse
          scadenze e con riferimento ai  medesimi  indici  e  periodi
          validi  ai  fini  della scala mobile delle retribuzioni dei
          lavoratori dell'industria.
             Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente
          sono  calcolati  applicando  all'importo   della   pensione
          spettante  alla  fine  di ciascun periodo la percentuale di
          variazione, che si determina rapportando  il  valore  medio
          dell'indice  relativo al trimestre, che scade in tale data,
          all'analogo valore medio relativo al trimestre  precedente.
             La  percentuale  di  cui  al comma precedente si applica
          sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo
          del  Fondo  pensioni  per  i  lavoratori dipendenti. Per le
          fasce di importo comprese fra il doppio ed  il  triplo  del
          trattamento  minimo detta percentuale e' ridotta al novanta
          per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo  del
          trattamento   minimo   la   percentuale   e'   ridotta   al
          settantacinque per cento.
             A  decorrere dal 1  maggio 1984, alle pensioni integrate
          al trattamento minimo, ivi comprese  quelle  maggiorate  ai
          sensi  dell'art.   14-quater  del decreto-legge 30 dicembre
          1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti   dei   lavoratori  dipendenti,  delle  gestioni
          speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale
          per   i   lavoratori   delle   miniere,  cave  o  torbiere,
          dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il
          cui  trattamento  e'  regolato  dall'art. 26 della legge 30
          aprile 1969, n. 153, dall'art. 7 della legge 3 giugno 1975,
          n.  160  e dall'art. 14-septies del predetto decreto-legge,
          e' attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in  misura
          pari   all'importo   che   deriverebbe,  per  l'anno  1984,
          dall'anticipazione  di  un   mese   della   cadenza   delle
          perequazioni trimestrali.
             Le  pensioni  il  cui  ammontare  risulti  compreso  tra
          l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato  dal
          predetto  aumento  sono maggiorate, ove sussista il diritto
          all'integrazione al minimo, fino  a  raggiungere  l'importo
          complessivo determinato ai sensi del comma precedente.
             Con  decreto  del Ministro del tesoro e del Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il  31
          ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro trenta giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          saranno    determinate   le   percentuali   di   variazione
          dell'indice di cui al  secondo  comma  e  le  modalita'  di
          corresponsione  dei  conguagli  derivanti dagli scostamenti
          tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.
             Restano  ferme  le  norme  in  materia  di  aumenti  per
          perequazione automatica relativi alla dinamica  salariale".
             -  L'art.  24  della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
          1986) dispone quanto segue:
             "Art.  24.  -  1.  Per le pensioni di cui al primo comma
          dell'art. 21 della legge 27  dicembre  1983,  n.  730,  gli
          aumenti    derivanti    dalla    perequazione    automatica
          intervengono con cadenza semestrale al 1  maggio  e  al  1
          novembre di ciascun anno.
             2.  Tali  aumenti  sono calcolati applicando all'importo
          della pensione spettante alla fine di  ciascun  periodo  la
          percentuale  di  variazione che si determina rapportando il
          valore medio dell'indice del  costo  della  vita  calcolato
          dall'ISTAT  ai  fini  della scala mobile delle retribuzioni
          dei  lavoratori   dell'industria   relativo   al   semestre
          precedente  il  mese di decorrenza dell'aumento all'analogo
          valore medio relativo al semestre precedente.
             3.   In  sede  di  prima  applicazione  il  rapporto  e'
          effettuato rispetto al valore medio dell'indice relativo al
          trimestre agosto-ottobre 1985.
             4. La percentuale di aumento si applica sull'importo non
          eccedente  il  doppio  del  trattamento  minimo  del  fondo
          pensioni  per  i  lavoratori  dipendenti.  Per  le fasce di
          importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento
          minimo detta percentuale e' ridotta al 90 per cento. Per le
          fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo
          la percentuale e' ridotta al 75 per cento.
             5.  Con  decreto  del Ministro del tesoro e del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
          20   novembre  di  ciascun  anno,  saranno  determinate  le
          percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
          e  le  modalita'  di corresponsione dei conguagli derivanti
          dagli scostamenti tra i valori  come  sopra  determinati  e
          quelli accertati.
             6.  A  partire  dall'anno  1986  il  limite  di  reddito
          previsto   per   la   concessione   della    pensione    di
          reversibilita'  a  favore  degli  orfani,  dei  collaterali
          maggiorenni e dei genitori del dipendente o del  pensionato
          statale,  totalmente  inabili  a proficuo lavoro, stabilito
          dal secondo comma dell'art. 85 del testo unico delle  norme
          sul  trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e
          militari dello Stato, approvato con decreto del  Presidente
          della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092, e' quello
          previsto per la concessione delle  pensioni  agli  invalidi
          civili  totali,  di  cui  all'art.  12 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, dal comma  quarto  dell'art.  14-septies  del
          decreto-legge  30  dicembre  1979,  n. 663, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1980,  n.   33,
          calcolato    agli   effetti   dell'IRPEF   e   rivalutabile
          annualmente  secondo  gli  indici  di   rivalutazione   dei
          lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti
          della scala mobile sui salari".
             -  Il  testo  del  comma  5  dell'art. 21 della legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "5.  In  attesa  del riordino del sistema pensionistico,
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          e  del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  parere   delle
          competenti   commissioni  parlamentari,  sono  stabiliti  i
          criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno  1989,
          degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'art. 21, settimo
          comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  in  relazione
          alla  variazione  media delle retribuzioni contrattuali dei
          lavoratori dipendenti privati e pubblici  verificatasi  nei
          periodi  di  riferimento  di cui all'art. 9, secondo comma,
          della  legge  3  giugno  1975,  n.  160,  al  netto   delle
          variazioni  degli  scatti  di anzianita' e delle variazioni
          derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei  trattamenti
          di   famiglia,   comunque   denominati.   La   perequazione
          complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare
          un  aumento  percentuale  di  queste  ultime superiore alla
          variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie
          contrattuali  dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.
          All'onere derivante dal presente comma si  fa  fronte,  ove
          occorra,  mediante  corrispondenti  aumenti  delle aliquote
          contributive  dovute  alle  rispettive   gestioni   secondo
          criteri determinati con il predetto decreto".
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  settimo  comma  dell'art.  21 della legge n.
          730/1983 si veda la prima nota alle premesse.
             -  La  legge  n.  153/1969  concerne  la revisione degli
          ordinamenti pensionistici e norme in materia  di  sicurezza
          sociale.  Il  relativo art. 19 che riguarda la perequazione
          automatica delle pensioni, prevede quanto segue:
             "Art.   19.  -  Gli  importi  delle  pensioni  a  carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti  e  delle  gestioni  speciali dell'assicurazione
          medesima  per  i  lavoratori  autonomi,  ivi   compresi   i
          trattamenti  minimi,  al netto delle quote di maggiorazione
          per familiari a carico,  con  effetto  dal  1   gennaio  di
          ciascun  anno,  sono  aumentati  in misura percentuale pari
          all'aumento percentuale dell'indice del  costo  della  vita
          calcolato  dall'ISTAT  ai  fini  della  scala  mobile delle
          retribuzioni dei lavoratori  dell'industria.  Sono  escluse
          dall'aumento   le   pensioni   aventi  decorrenza  compresa
          nell'anno anteriore a quello da cui ha  effetto  l'aumento,
          salvo  quanto  disposto  nel  penultimo  comma del presente
          articolo.
             Ai  fini  previsti  nel  precedente comma, la variazione
          percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata
          confrontando   il  valore  medio  dell'indice  relativo  al
          periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore
          a  quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il
          valore  medio  dell'indice  in  base  al  quale  e'   stato
          effettuato   il   precedente  aumento;  in  sede  di  prima
          applicazione il confronto e' effettuato con riferimento  al
          valore  dell'indice  relativo al periodo dal luglio 1968 al
          giugno 1969.
             L'aumento  delle  pensioni non ha luogo quando l'aumento
          dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al  due
          per  cento;  in  tal  caso,  nell'anno successivo l'aumento
          delle  pensioni  ha  luogo  indipendentemente  dall'entita'
          dell'aumento dell'indice del costo della vita.
             Le  misure  dei  trattamenti  minimi,  raggiunte  dal 1
          gennaio di ciascun anno  in  base  agli  aumenti  derivanti
          dalle  norme  contenute  nei precedenti commi, si applicano
          anche  alle  pensioni  liquidate  con  decorrenza  pari   o
          successiva  a  tale data nonche' a quelle aventi decorrenza
          compresa nell'anno anteriore a quello  da  cui  ha  effetto
          l'aumento.
             La  variazione  percentuale d'aumento dell'indice di cui
          al primo comma, e' accertata con decreto del  Ministro  per
          il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di concerto con il
          Ministro per il tesoro.".
             -  La legge n. 177/1976 (Collegamento delle pensioni del
          settore  pubblico   alla   dinamica   delle   retribuzioni.
          Miglioramento  del  trattamento di quiescenza del personale
          statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
          di previdenza) prevede all'art. 1 quanto segue:
             "Art.  1. (Perequazione automatica delle pensioni). - Le
          pensioni ordinarie, sia normali  sia  privilegiate,  e  gli
          assegni  vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello
          Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per  il
          culto,  del  Fondo  di  beneficienza  e  di religione della
          citta' di  Roma,  dell'Azienda  dei  patrimoni  riuniti  ex
          economali,   degli   archivi   notarili   e   del   cessato
          Commissariato  per  la  emigrazione,  sono  soggette   alla
          perequazione   automatica   secondo   la  disposizione  dei
          successivi articoli 2, 3 e 4.
             La perequazione automatica prevista dal precedente comma
          si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo  per  il
          trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali,
          ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed  ai  portalettere,
          della  Cassa  integrativa  di  previdenza  per il personale
          telefonico  statale,  del  Fondo  per  il  trattamento   di
          quiescenza  e  assegni straordinari al personale del lotto,
          nonche' delle casse pensioni amministrate  dalla  Direzione
          generale  degli  istituti  di  previdenza del Ministero del
          tesoro. Il relativo onere e' a carico  dei  fondi  e  delle
          casse predette".