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DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 512

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1989)
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Testo in vigore dal:  29-11-1988 al: 28-1-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.
2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rese nei confronti dello Stato e degli enti pubblici territoriali, dei loro consorzi, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane e degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB), per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.
3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

a) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,28 per cento
b) sigari e sigaretti naturali . . . . . . . . 23,28 per cento
c) sigari e sigaretti altri . . . . . . . . . . 47,28 per cento
d) tabacco da fumo . . . . . . . . . . . . . . 55,28 per cento
e) tabacco da masticare . . . . . . . . . . . . 26,28 per cento
f) tabacco da fiuto . . . . . . . . . . . . . . 26,28 per cento