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DECRETO-LEGGE 28 novembre 1988, n. 512

Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonchè proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/11/1988.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1989)
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Testo in vigore dal: 29-11-1988
al: 28-1-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modificare
l'aliquota ordinaria dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  le
aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi
e dell'imposta di consumo sul gas  metano  usato  come  combustibile,
nonche' di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante  le
agevolazioni  tributarie  per  i  comuni  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei  mesi  di  luglio  ed  agosto
1987; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e  della  programmazione  economica  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto  stabilita  nella
misura del 18 per cento e' elevata al  19  per  cento.  Agli  effetti
dell'articolo 27, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   633,   la   quota   imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95  per
cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119  e
moltiplicando il quoziente per 100. 
  2. La variazione dell'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
disposta dal comma 1 non si applica  alle  operazioni  dipendenti  da
contratti, conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto,  rese  nei  confronti  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici territoriali, dei  loro  consorzi,  delle  unita'  sanitarie
locali,  delle  comunita'  montane  e  degli  istituti  pubblici   di
assistenza e beneficienza (IPAB), per le quali entro il  31  dicembre
1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non e'
stato pagato. 
  3. Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,  sono
cosi' modificate: 
 
    a) sigarette . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,28 per cento 
    b) sigari e sigaretti naturali . . . . . . . . 23,28 per cento c)
    sigari e sigaretti altri . . . . . . . . . . 47,28 per  cento  d)
    tabacco da fumo . . . . . . . . . . . . . . 55,28  per  cento  e)
    tabacco da masticare . . . . . . . . . . . . 26,28 per cento f) 
    tabacco da fiuto . . . . . . . . . . . . . . 26,28 per cento