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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1988, n. 22

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

note: Entrata in vigore del decreto: 04/02/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 marzo 1988, n. 92 (in G.U. 25/03/1988, n.71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal:  4-2-1988 al: 24-3-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Vista la sentenza n. 517 del 26 novembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 54 del 23 dicembre 1987, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto-legge:
commi 4 e 5 dell'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ed anche nella parte in cui si fa riferimento alla lettera b), limitatamente ai territori delle province autonome di Trento e Bolzano;
comma 2 dell'articolo 2;
lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 e comma 1- ter nella parte in cui si fa riferimento agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), ed anche nella parte in cui si fa riferimento alla lettera b), limitatamente ai territori delle province autonome di Trento e Bolzano;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme di adeguamento di talune disposizioni del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, al fine di consentire operatività alle disposizioni medesime nel rispetto degli orientamenti indicati dalla Corte costituzionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.
2. All'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;".
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.
A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.
5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei
programmi così definiti costituisce il piano nazionale di
settore".
4. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;
c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano".
5. All'articolo 2, comma 1- ter, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"1-ter. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata al rateo di ammortamento comprensivo di capitale ed interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante".
6. Dopo il comma 1- ter dell'articolo 2 è inserito il seguente:
"1-quater. - Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1ter sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo".