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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1987, n. 556

Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  21-1-1988 al: 30-6-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. All'art. 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272 (concernente "Approvazione dell'ordinamento delle borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di borsa") è il seguente:
"Art. 66. - La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.
Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col R.D. 27 dicembre 1982, n. 1139, nonché ogni altra contraria disposizione".
- Il testo dell'art. 27 del R.D. 9 aprile 1925, n. 376 (concernente: "Regolamento per l'esecuzione dei RR.DD.LL. 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375, che recano disposizioni sulle Borse di commercio") è il seguente:
"Art. 27. - Rimangono in vigore, in quanto applicabili e compatibili con le disposizioni dei RR.DD.LL. 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375, e del presente regolamento, tutte le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, e le altre modificazioni del regolamento stesso.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano in quanto applicabili anche alle borse per le quali non sia istituita la corporazione".
- Il testo dell'art. 1 del D.L.L. 14 settembre 1944, n. 226 concernente: "Soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro" è il seguente:
"Art. 1. - L'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito istituito con l'art. 11 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni è soppresso.
Le facoltà e le attribuzioni spettanti al predetto Ispettorato passano alla competenza del Ministero del tesoro.
Le facoltà e le attribuzioni che le disposizioni predette demandano al Comitato dei Ministri, al Capo del Governo ed al Capo dell'Ispettorato sono devolute al Ministro per il tesoro".
Nota all'art. 1:
Il R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, ha approvato il "Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio".
Il testo vigente dell'art. 1 del suddetto regio decreto risulta, a seguito della integrazione disposta dall'art. 1 del D.P.R. qui pubblicato, essere il seguente:
"Art. 1. - La denominazione di "Borsa di commercio", di "Borsa di valori", di "Mercato di valori" od altra consimile è esclusivamente riservata alle borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorché risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, è vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.
È permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di borsa.
Il presidente della deputazione di borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, dà i provvedimenti opportuni e può richiedere l'assistenza dell'autorità politica.
La trasgressione del divieto del presidente della deputazione di borsa è punito a norma dell'art. 434 del codice penale ora art. 650 del codice penale vigente.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurerà che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva concorrenza".