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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1987, n. 556

Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/01/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal: 21-1-1988
al: 30-6-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
  Visto l'art. 27 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
14 settembre 1944, n. 226;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  1  del  regio  decreto  4  agosto 1913, n. 1068, sono
aggiunti i seguenti commi:
  "Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti non si applicano alle
negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in
forme  organizzate  e  con  rilevazione  e pubblicazione dei relativi
prezzi  da  operatori  finanziari,  nei  casi e secondo modalita' che
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
  Il  decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni
di  cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato
siano  consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per
garantire una effettiva concorrenza".
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 66 della legge 20 marzo 1913, n.
          272 (concernente "Approvazione dell'ordinamento delle borse
          di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse
          sui contratti di borsa") e' il seguente:
             "Art.  66.  -  La  presente  legge entrera' in vigore il
          novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.
             Entro   detto   termine   saranno   stabilite  le  norme
          necessarie per la sua esecuzione  mediante  regolamento  da
          approvarsi  con  decreto  reale,  sentito  il  Consiglio di
          Stato.
             Coll'entrata  in  vigore  della  presente  legge restano
          abrogate le disposizioni  del  titolo  II  del  regolamento
          approvato  col R.D. 27 dicembre 1982, n. 1139, nonche' ogni
          altra contraria disposizione".
             -  Il  testo dell'art. 27 del R.D. 9 aprile 1925, n. 376
          (concernente: "Regolamento per l'esecuzione  dei  RR.DD.LL.
          26  febbraio  1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile
          1925, n.  375,  che  recano  disposizioni  sulle  Borse  di
          commercio") e' il seguente:
             "Art. 27. - Rimangono in vigore, in quanto applicabili e
          compatibili con le disposizioni dei RR.DD.LL.  26  febbraio
          1925,  n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375,
          e del  presente  regolamento,  tutte  le  disposizioni  del
          regolamento approvato con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068, e le
          altre modificazioni del regolamento stesso.
             Le disposizioni del presente regolamento si applicano in
          quanto applicabili anche alle borse per le  quali  non  sia
          istituita la corporazione".
             -  Il testo dell'art. 1 del D.L.L. 14 settembre 1944, n.
          226  concernente:  "Soppressione  dell'Ispettorato  per  la
          difesa  del  risparmio  e  per  l'esercizio  del  credito e
          passaggio delle sue attribuzioni e  facolta'  al  Ministero
          del tesoro" e' il seguente:
             "Art.  1.  - L'Ispettorato per la difesa del risparmio e
          per l'esercizio del credito istituito  con  l'art.  11  del
          R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e'
          soppresso.
             Le  facolta'  e  le  attribuzioni  spettanti al predetto
          Ispettorato  passano  alla  competenza  del  Ministero  del
          tesoro.
             Le  facolta'  e  le  attribuzioni  che  le  disposizioni
          predette demandano al Comitato dei Ministri,  al  Capo  del
          Governo  ed  al  Capo  dell'Ispettorato  sono  devolute  al
          Ministro per il tesoro".
          Nota all'art. 1:
             Il  R.D.  4  agosto  1913,  n.  1068,  ha  approvato  il
          "Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n.
          272,  riguardante  l'ordinamento delle borse di commercio".
          Il testo vigente dell'art. 1  del  suddetto  regio  decreto
          risulta,  a seguito della integrazione disposta dall'art. 1
          del D.P.R. qui pubblicato, essere il seguente:
             "Art.  1. - La denominazione di "Borsa di commercio", di
          "Borsa  di  valori",  di  "Mercato  di  valori"  od   altra
          consimile  e' esclusivamente riservata alle borse istituite
          a norma dell'art. 1 della legge.  Fuori  di  tal  caso,  ed
          ancorche'  risulti  espressamente  escluso  ogni  carattere
          ufficiale, e' vietato usare le  denominazioni  anzidette  o
          consimili, e formare listini di prezzi.
             E'  permessa  tuttavia  anche a privati la pubblicazione
          del listino di borsa.
             Il  presidente  della  deputazione  di  borsa vigila per
          l'osservanza del divieto  anzidetto,  da'  i  provvedimenti
          opportuni  e  puo'  richiedere  l'assistenza dell'autorita'
          politica.
             La   trasgressione  del  divieto  del  presidente  della
          deputazione di borsa e' punito a norma  dell'art.  434  del
          codice penale ora art. 650 del codice penale vigente.
             Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  non si
          applicano alle negoziazioni dei titoli emessi  o  garantiti
          dallo   Stato,   effettuate  in  forme  organizzate  e  con
          rilevazione  e  pubblicazione  dei   relativi   prezzi   da
          operatori  finanziari,  nei  casi  e  secondo modalita' che
          saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
             Il  decreto  del  Ministro del tesoro assicurera' che le
          negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o
          garantiti  dallo  Stato,  siano  consentite ad un numero di
          soggetti sufficientemente ampio per garantire una effettiva
          concorrenza".