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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1987, n. 535

Norme in materia di occupazione e di previdenza, nonchè misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1988)
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Testo in vigore dal:  1-1-1988 al: 29-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di occupazione e di previdenza, nonché di adottare immediate misure per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della, previdenza sociale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992. I contributi dovuti con riferimento ai periodi decorrenti dal 1 gennaio 1988, sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti, con modalità stabilite dal Ministro del tesoro, in un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Fondo per il rientro dalla disoccupazione". Essi sono riversati per il primo anno nella misura del 100 per cento e per i restanti anni nella misura del 50 per cento; la quota residua resta assegnata all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno.
2. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 sono disposti dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e le relative somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.