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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1987, n. 535

Norme in materia di occupazione e di previdenza, nonchè misure immediate per il potenziamento del sistema informativo dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1988)
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Testo in vigore dal: 1-1-1988
al: 29-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme in
materia di occupazione e di previdenza, nonche' di adottare immediate
misure  per  il  potenziamento  del  sistema  informativo dei servizi
centrali  e  periferici  del Ministero del lavoro e della, previdenza
sociale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.   I  contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
dell'articolo  10  della  legge  14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti
fino  al  periodo  di paga in corso al 31 dicembre 1992. I contributi
dovuti con riferimento ai periodi decorrenti dal 1 gennaio 1988, sono
riversati  dalla  Cassa  depositi e prestiti, con modalita' stabilite
dal  Ministro  del tesoro, in un apposito conto corrente infruttifero
aperto   presso   la   tesoreria  centrale  dello  Stato,  denominato
"Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale - Fondo per il
rientro  dalla disoccupazione". Essi sono riversati per il primo anno
nella misura del 100 per cento e per i restanti anni nella misura del
50   per   cento;  la  quota  residua  resta  assegnata  all'edilizia
residenziale   pubblica  per  la  costruzione  di  abitazioni  per  i
lavoratori  dipendenti,  con  una  riserva  del  70  per  cento per i
territori del Mezzogiorno.
  2.  I  prelevamenti  dal  fondo di cui al comma 1 sono disposti dal
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  e  le  relative  somme sono versate in apposito
capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa, anche di
nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.