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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1987, n. 532

Modificazione della misura delle marche previdenziali ed aumento del contributo personale annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  14-1-1988 al: 14-2-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto, in particolare, l'art. 15 della citata legge n. 1612, modificato con l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il quale prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 24 aprile 1964, successivamente modificato, tra l'altro, con decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 966, concernente la modificazione dell'importo del contributo annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche previdenziali;
Considerata la richiesta 22 giugno 1987, numero 4234/TA/pd, formulata dal Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali in attuazione della delibera del 19 giugno 1987 del proprio consiglio di amministrazione;
Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali;
Ritenuta la necessità di aumentare i valori delle marche - da apporsi sui documenti doganali da parte degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonché di aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo;
Considerato che gli aumenti nella misura richiesta dal Fondo predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una più idonea copertura finanziaria per le prestazioni che vengono erogate dal Fondo medesimo e, in particolare, per la corresponsione delle pensioni secondo i criteri di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973;
Visto l'art. 23 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, così come modificato dal decreto ministeriale n. 4297 del 29 ottobre 1986, dal decreto ministeriale n. 6300 del 24 novembre 1986 e dal decreto ministeriale n. 8356 del 12 dicembre 1987, con il quale è stato fissato al 31 dicembre il termine del 15 dicembre stabilito dal citato decreto ministeriale 24 novembre 1986 per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di modificazione degli importi delle marche e dei contributi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 dicembre 1987;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I valori delle marche previste dall'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973, sono fissati a decorrere dal 1 gennaio 1988 nelle seguenti misure:
per dichiarazioni per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare per merci estere:

se il valore dichiarato della merce
non supera L. 60.000.000. . . . . . . . . . . . . . L. 1.150

se il valore suddetto supera lire 60.000.000
ma non L. 160.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

se il valore suddetto supera
lire 160.000.000 ma non L. 300.000.000. . . . . . . . . L. 5.000

se il valore suddetto supera lire
300.000.000 ma non L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . L. 10.000

se il valore suddetto supera lire
500.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000



per i manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate
per nave:


di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . L. 2.000

di stazza netta superiore a 1.000
tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . L. 5.000

di stazza netta superiore a 5.000
tonnellate ma non a 10.000 tonnellate. . . . . . . L. 10.000

di stazza netta superiore a 10.000
tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

per ogni estratto di manifesto . . . . . . . . . . . L. 1.150

per manifesti di partenza e
manifesti delle merci arrivate per aeromobili . . . . . L. 2.000

per ogni altra dichiarazione
doganale o intervento ad essa inerente . . . . . . . . L. 1.150

per ogni istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), e g) dell'art. 20 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 il valore delle marche è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.
Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale: 2% sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 20 del D.M. 30 ottobre 1973 è il seguente:
"Art. 20. - Ciascun iscritto al fondo è tenuto ad applicare le marche di cui al punto a) del precedente art. 15 sui sottoindicati atti comunque sottoscritti o presentati dell'iscritto medesimo;
a) sulla "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui manifesti delle merci arrivate, compresi i manifesti di partenza presentati ai successivi approdi quali manifesti di arrivo;
b) sull'esemplare dei manifesti di partenza destinato ad essere trattenuto dalla dogana;
c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
d) sulle bollette figlie di cauzione e lasciapassare, nazionali od estere, presentate alla dogana di arrivo ove il relativo esito avviene senza la presentazione di successiva dichiarazione doganale;
e) sulle copie uso matrice dei documenti di trasporto che sostituiscono i documenti doganali;
i) sulle copie uso matrice dei documenti commerciali che sostituiscono i documenti doganali;
g) su qualsiasi altro documento sostitutivo o comprensivo della dichiarazione doganale;
h) sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della pubblica amministrazione nell'interesse di ditte assistite o rappresentate.
L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere doganale senza diritto di rivalsa".