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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1987, n. 532

Modificazione della misura delle marche previdenziali ed aumento del contributo personale annuo a favore del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal: 14-1-1988
al: 14-2-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge  22  dicembre  1960,  n.  1612,  concernente  il
riconoscimento  giuridico della professione di spedizioniere doganale
e  la  istituzione dell'albo e del Fondo previdenziale a favore degli
spedizionieri doganali;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  15  della  citata  legge n. 1612,
modificato  con  l'articolo unico della legge 4 marzo 1969, n. 88, il
quale  prevede che le entrate del Fondo sono, tra l'altro, costituite
da contributi in danaro e a mezzo marche a carico degli spedizionieri
doganali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  marzo 1964, che stabilisce le
norme  di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi
citata,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  102  del 24 aprile 1964, successivamente modificato, tra l'altro,
con  decreto  ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 24 novembre 1973;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986,
n.  966,  concernente  la  modificazione  dell'importo del contributo
annuale dovuto dagli spedizionieri doganali e dei valori delle marche
previdenziali;
  Considerata   la  richiesta  22  giugno  1987,  numero  4234/TA/pd,
formulata    dal   Fondo   previdenziale   ed   assistenziale   degli
spedizionieri  doganali  in  attuazione  della delibera del 19 giugno
1987 del proprio consiglio di amministrazione;
  Tenuto   conto   dell'avviso   favorevole  espresso  dal  Consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali;
  Ritenuta  la  necessita'  di  aumentare  i valori delle marche - da
apporsi  sui  documenti  doganali  da  parte  degli iscritti al Fondo
previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali - nonche'
di  aumentare l'importo del contributo annuo dovuto dagli iscritti al
Fondo;
  Considerato  che  gli  aumenti  nella  misura  richiesta  dal Fondo
predetto si rendono necessari allo scopo di garantire una piu' idonea
copertura  finanziaria  per  le  prestazioni  che vengono erogate dal
Fondo  medesimo  e,  in  particolare,  per  la  corresponsione  delle
pensioni   secondo   i   criteri  di  cui  all'art.  31  del  decreto
ministeriale 30 ottobre 1973;
  Visto   l'art.   23  del  decreto  ministeriale  30  ottobre  1973,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  303 del 24 novembre 1973,
cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 4297 del 29 ottobre
1986,  dal  decreto  ministeriale  n. 6300 del 24 novembre 1986 e dal
decreto  ministeriale  n.  8356 del 12 dicembre 1987, con il quale e'
stato fissato al 31 dicembre il termine del 15 dicembre stabilito dal
citato  decreto  ministeriale  24  novembre 1986 per l'emanazione del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  modificazione  degli
importi delle marche e dei contributi;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella
riunione del 23 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I   valori   delle   marche   previste  dall'art.  20  del  decreto
ministeriale  30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 24 novembre 1973, sono fissati a decorrere dal 1 gennaio 1988
nelle seguenti misure:
    per  dichiarazioni  per importazioni definitive, per esportazioni
definitive,    per   temporanee   importazioni   e   per   temporanee
esportazioni,   per   cauzioni  merci  estere,  per  introduzioni  in
deposito,  per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare per
merci estere:

se il valore dichiarato della merce
non supera L. 60.000.000. . . . . . . . . . . . . . L. 1.150

se il valore suddetto supera lire 60.000.000
ma non L. 160.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

se il valore suddetto supera
lire 160.000.000 ma non L. 300.000.000. . . . . . . . . L. 5.000

se il valore suddetto supera lire
300.000.000 ma non L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . L. 10.000

se il valore suddetto supera lire
500.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000



per i manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate
per nave:


di stazza netta fino a 1.000 tonnellate. . . . . . . . L. 2.000

di stazza netta superiore a 1.000
tonnellate ma non a 5.000 tonnellate . . . . . L. 5.000

di stazza netta superiore a 5.000
tonnellate ma non a 10.000 tonnellate. . . . . . . L. 10.000

di stazza netta superiore a 10.000
tonnellate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

per ogni estratto di manifesto . . . . . . . . . . . L. 1.150

per manifesti di partenza e
manifesti delle merci arrivate per aeromobili . . . . . L. 2.000

per ogni altra dichiarazione
doganale o intervento ad essa inerente . . . . . . . . L. 1.150

per ogni istanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000

    Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f), e g) dell'art. 20
del  decreto  ministeriale  30 ottobre 1973 il valore delle marche e'
quello  stabilito  per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o
in essi comprese.
  Per  ogni  prestazione  professionale  non riferita a dichiarazione
doganale:   2%  sull'importo  del  corrispettivo  fatturato  mediante
versamento  sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.
          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

          NOTE

          Nota all'art. 1:
              Il  testo  dell'art.  20 del D.M. 30 ottobre 1973 e' il
          seguente:
              "Art.  20.  -  Ciascun  iscritto  al fondo e' tenuto ad
          applicare  le marche di cui al punto a) del precedente art.
          15   sui   sottoindicati   atti   comunque  sottoscritti  o
          presentati dell'iscritto medesimo;
              a)  sulla  "matrice" delle dichiarazioni doganali e sui
          manifesti  delle  merci  arrivate,  compresi i manifesti di
          partenza  presentati  ai successivi approdi quali manifesti
          di arrivo;
              b)  sull'esemplare  dei manifesti di partenza destinato
          ad essere trattenuto dalla dogana;
              c) sugli elenchi sostitutivi dei manifesti;
              d)  sulle  bollette figlie di cauzione e lasciapassare,
          nazionali  od  estere, presentate alla dogana di arrivo ove
          il   relativo  esito  avviene  senza  la  presentazione  di
          successiva dichiarazione doganale;
              e)  sulle  copie uso matrice dei documenti di trasporto
          che sostituiscono i documenti doganali;
              i)  sulle  copie  uso matrice dei documenti commerciali
          che sostituiscono i documenti doganali;
              g)   su   qualsiasi   altro   documento  sostitutivo  o
          comprensivo della dichiarazione doganale;
              h)  sulle istanze e sui ricorsi rivolti ad organi della
          pubblica  amministrazione nell'interesse di ditte assistite
          o rappresentate.
              L'onere delle marche resta a carico dello spedizioniere
          doganale senza diritto di rivalsa".