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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1987, n. 492

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1995)
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Testo in vigore dal:  4-12-1987 al: 2-2-1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.
2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati ai sensi del comma 1, provvedono altresì, alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previa deliberazione di congruenza, anche per interventi aggiuntivi o sostitutivi nei limiti dei fondi stanziati per il completamento del programma, adottata dal consiglio regionale della Campania per gli interventi compresi nel programma presentato dal presidente della giunta regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel programma presentato dal sindaco di Napoli.
3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.
4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.
5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative, oltre quelle indicate nel presente articolo, ed all'assunzione o utilizzazione a qualsiasi titolo di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, provvedendo al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio, mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
7. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.