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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1987, n. 492

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1995)
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Testo in vigore dal: 4-12-1987
al: 2-2-1988
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
gestione   stralcio   del   programma   straordinario   di   edilizia
residenziale  nell'area  metropolitana  di  Napoli  e altre misure in
materia di interventi straordinari dello Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri
straordinari  di  cui  all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n.
219,  direttamente,  ovvero  delegando  anche funzionari di pubbliche
amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati
dai  commissari  straordinari del Governo di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.
  2.  Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri,
o  i  suoi  delegati  ai sensi del comma 1, provvedono altresi', alla
realizzazione  degli  interventi compresi nei programmi presentati al
CIPE  dal  presidente  della  giunta  regionale  della Campania e dal
sindaco  di  Napoli,  quali  commissari  straordinari del Governo, in
attuazione  della  disposizione  di  cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge  30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   9  agosto  1986,  n.  472,  previa  deliberazione  di
congruenza,  anche per interventi aggiuntivi o sostitutivi nei limiti
dei  fondi stanziati per il completamento del programma, adottata dal
consiglio  regionale  della  Campania per gli interventi compresi nel
programma  presentato  dal  presidente  della  giunta regionale della
Campania  e  dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel
programma presentato dal sindaco di Napoli.
  3.  Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2
sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in
tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.
  4.  Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nell'attivita'
intrapresa,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o i suoi
delegati,  possono  continuare ad applicare, per il completamento dei
programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti
amministrativi  emanati  dai  commissari  straordinari  del Governo e
subentrano  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi instaurati dai
medesimi commissari.
  5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative, oltre
quelle   indicate   nel   presente   articolo,  ed  all'assunzione  o
utilizzazione  a qualsiasi titolo di nuove unita' di personale. Tutti
gli  atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono
nulli.
  6.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si
avvalgono  delle  strutture  dei commissari straordinari del Governo,
fermo  restando  l'onere  per  il  personale  statale o di altri enti
pubblici  non  territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente
di appartenenza, provvedendo al graduale adeguamento alle decrescenti
esigenze della gestione stralcio, mediante restituzione del personale
esuberante agli uffici di appartenenza. Gli atti posti in essere sono
sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
  7.  Qualora  il  Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del
comma  1 si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i
delegati  sono  collocati  in  posizione  di  fuori ruolo con effetto
immediato,   anche   in   deroga   ai  limiti  posti  dai  rispettivi
ordinamenti.