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DECRETO-LEGGE 27 luglio 1987, n. 304

Norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari.

note: Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1987)
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Testo in vigore dal:  29-7-1987 al: 26-9-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme relative alla composizione delle corti di assise e degli altri uffici giudiziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Composizione delle corti di assise). - La corte di assise è composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari".