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LEGGE 24 marzo 1978, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise.

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Testo in vigore dal:  30-3-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, contenente modificazioni alle norme sul funzionamento delle corti di assise, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis. - Il primo comma dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:
"L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive";
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
L'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - (Giudici popolari della sessione). - Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgerà la sessione, assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla metà di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.
Dell'ordine di estrazione è compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinchè, volendo, possano assistere alle operazioni.
Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, dà formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.
Se uno o più dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi";
All'articolo 4, il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 26 della legge 1 aprile 1951, n. 287, modificata con leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, numero 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441, è sostituito dal seguente:
"In caso di legittimo impedimento sopravvenuto o quando siano accertati motivi di astensione o di ricusazione, il numero dei giudici popolari è completato col chiamare, nei modi indicati nel comma precedente, i già estratti e, quando occorra, con l'estrarre altre schede e dall'urna dei supplenti".