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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  7-2-1987 al: 19-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31 marzo 1987.
2. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n. 298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.
4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e comunque per un periodo non superiore a sei mesi" sono soppresse.
5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.