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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal: 7-2-1987
al: 19-3-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di provvedere
immediatamente  alla  modifica di talune disposizioni contenute nella
legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale,
nonche' di assicurare la continuita' funzionale della legge 15 giugno
1984, n. 285, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso
l'utilizzazione  dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  di  grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione
economica,  delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  I  componenti  del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali  per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto  terzi,  attualmente  in  carica ai sensi dell'articolo 7 della
legge  6  giugno  1974, n. 298, sono confermati sino alla data del 31
marzo 1987.
  2.  All'ultimo  comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n.
298, modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le
parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.
  3.  Al  secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1978, n.
298, modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 430, le
parole: "e possono essere confermati una sola volta" sono soppresse.
  4.  All'articolo  7  della  legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola:
"triennio" e' sostituita dalla seguente: "quinquennio"; le parole: "e
comunque per un periodo non superiore a sei mesi" sono soppresse.
  5.  Il  Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con
il  Ministro  del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza
spettanti  ai  componenti  effettivi  e supplenti ed ai segretari dei
suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello
stato  di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.