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LEGGE 26 settembre 1986, n. 592

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-10-1986 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che ricorre il 2 giugno 1986, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1986.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni, mediante aperture di credito, a favore di un funzionario delegato, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92.
3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le prestazioni di opere e di servizi, nonché gli incarichi di studio sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio speciale presso la Presidenza del consiglio dei Ministri - che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.
5. Le eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono versate in apposito conto corrente da aprirsi presso la tesoreria centrale dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo, in tutto o in parte, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le residue esigenze di cui alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.
NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così come modificato dall'articolo unico della legge n. 92/1975 è il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge e di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro".