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LEGGE 26 marzo 1975, n. 92

Elevazione del limite di somma stabilito dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

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Testo in vigore dal:  27-4-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è sostituito dal seguente:
"Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1975

LEONE MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE